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Sull’interpretazione “ai danni di” nel reato di sfruttamento della prostituzione aggravato

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

(Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2918)


“2. La L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 5, (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), meglio nota come Legge Merlin, prevede il raddoppio della pena stabilita dall’art. 5, stessa legge, «5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego».

Orbene, è incontestato che la ricorrente sfruttasse l’attività di prostituzione della p.o. e che quest’ultima fosse una dipendente dell’odierna ricorrente, in quanto impiegata come massaggiatrice nel centro massaggi gestito dalla ricorrente (….)”

“3. Ritiene (…) il Collegio, così condividendo l’approdo giuridico cui sono pervenuti i giudici di merito, che l’aggravante in oggetto è stata correttamente applicata, in quanto l’attività di sfruttamento della prostituzione è stata realizzata dalla ricorrente nei confronti (e quindi comunque «ai danni») di una sua dipendente, risultando del tutto irrilevante che quest’ultima non fosse stata costretta a prostituirsi e che avesse un interesse economico a svolgere quell’attività”.

“4. La L. n. 75 del 1958, art. 3, che sanziona l’attività di favoreggiamento, reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione, e la L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 5, che statuisce che la pena è raddoppiata se il fatto è commesso «ai danni» di una persona avente rapporto d’impiego con l’autore del reato (…), devono infatti essere interpretati tenendo conto della ratio della normativa penale che tutela la libertà di autodeterminazione sessualè della persona (per brevità, la c.d. libertà sessuale), che, come chiarito del resto recentemente dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 7 giugno 2019, n. 141), pur rientrando nel catalogo dei diritti inviolabili evocati dall'art. 2 Cost., non consente di ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile, quale forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, in quanto l’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell'individuo, in questo caso, nient'altro che un mezzo per conseguire un profitto.

Del resto, l’interesse tutelato dalla norma penale non è costituito nè dalla pubblica morale nè dalla libertà morale di chi esercita il meretricio, ma piuttosto dalla dignità che, anche nello svolgimento dell’attività sessuale, è propria di ogni persona e per la cui salvaguardia non valgono nè possono valere ogni forma di contrattazione o di atti di disposizione i quali abbiano una rilevanza patrimoniale o siano comunque suscettibili di dar luogo a vantaggi patrimoniali in capo a chi ne approfitti (…)”.

“5. La difforme interpretazione (…) era stata in passato sostenuta da una remota giurisprudenza di legittimità (…), che è da intendersi tuttavia superata dalla più recente giurisprudenza (…), che, appunto (…) chiarisce che il bene giuridico protetto dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, non è costituito dalla moralità e dalla salute pubblica, nè dalla libertà di autodeterminazione della donna nel compimento di atti sessuali, ma dalla dignità della persona, quale si esplica attraverso lo svolgimento dell’attività sessuale, non suscettibile di formare oggetto di contrattazioni o di atti di disposizione strumentali alla percezione di un’utilità patrimoniale”.

“6. (…) Deve invero rilevarsi che il soggetto la cui prostituzione è sfruttata da altri è – per definizione – persona offesa e soggetto danneggiato dal reato. Consegue che il reato di sfruttamento della prostituzione è commesso «ai danni» della persona il cui meretricio si sfrutta, nonostante tra sfruttatore e sfruttato vi sia un accordo, quand’anche la vittima goda di benefici.

L’espressione «ai danni» (contenuta nella L. n. 75 del 1958, art. 4 nn. 2, 5, 7 e 7 bis) deve infatti intendersi equivalente all’espressione «nei confronti» o «nei riguardi». In tal modo la circostanza di cui all'art. 4, n. 5, in questione va intesa come un’aggravante che opera – tra l’altro – nel caso in cui l’attività di sfruttamento della prostituzione è effettuata nei confronti di un dipendente che goda di benefici da quella attività”.

“7. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: «La locuzione “ai danni” presente nella L. 20 febbraio 1958, n 75, art. 4, ai fini della configurabilità delle circostanze aggravanti (e contenuta nella L. n. 75 del 1958, art. 4, nn. 2, 5, 7 e 7 bis), non sta ad indicare un danno concreto, patrimoniale o anche morale, ma intende esprimere l’offesa (oggetto generico), che assume carattere di maggiore gravità quando il fatto è commesso “ai danni” di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (n. 2), di persone aventi rapporti di servizio domestico o d’impiego (n. 5), di più persone (n. 7) o di una persona tossicodipendente (n. 7-bis): quella espressione, cioè, equivale a “in confronto di”» (…)”.


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