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Ultrasettantenni recidivi: incostituzionale automatica preclusione dei domiciliari

davidegambetta

Aggiornamento: 23 apr 2021

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

(Corte Cost., 31 marzo 2021, n. 56)

“Motivi della decisione

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 47-ter, comma 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (…) "nella parte in cui prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame", e in subordine "nella parte in cui non prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame, salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto".

2.- Le questioni sollevate in via principale dal giudice rimettente sono fondate.

2.1.- La disposizione censurata stabilisce in via generale che la pena della reclusione (…) "può" essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando il condannato abbia compiuto i settant'anni di età.

Essa detta, dunque, una disciplina più favorevole per il condannato ultrasettantenne rispetto a quella fissata dal successivo comma 1, lettera d), dello stesso art. 47-ter ordin. penit., che consente parimenti l'espiazione della pena della reclusione nella forma della detenzione domiciliare al condannato che abbia compiuto i sessant'anni, alla duplice condizione - però - che si tratti di pena, anche residua, non superiore a quattro anni, e che il condannato sia "inabile anche parzialmente".

Il venir meno di queste condizioni per il condannato ultrasettantenne trova agevole spiegazione in riferimento alla duplice ratio della misura prevista dal comma 01.

Da un lato, (…) il legislatore presume qui la diminuzione della pericolosità sociale del condannato che abbia raggiunto i settant'anni, e la possibilità del suo contenimento mediante l'obbligo di permanenza nel domicilio, accompagnato dalle prescrizioni del giudice e dai dovuti controlli.

Dall'altro, (…) il legislatore muove dall'ulteriore presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario (…). Sicché la misura alternativa all'esame, più che all'obiettivo della rieducazione del condannato, appare qui ispirata al principio di umanità della pena, sancito peraltro dallo stesso art. 27, terzo comma, Cost. (…)

2.2.- (…) il favor espresso dal legislatore per l'esecuzione domiciliare della pena nei confronti dei condannati ultrasettantenni non è (…) incondizionato.

Il comma 01 vieta, infatti, la concessione della misura a tre categorie di persone. Anzitutto, a chi sia stato condannato per uno tra i principali delitti contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti menzionati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. o dall'art. 4-bis ordin. penit.; in secondo luogo, a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; e, infine, a chi sia stato condannato in passato con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 del codice penale.

In presenza di una di tali cause ostative, il legislatore ritiene evidentemente che venga meno la prima delle presunzioni poc'anzi evidenziate: quella, cioè, di attenuata pericolosità del condannato. (...)

Proprio sulla contro-presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato, derivante dalla mera applicazione nei suoi confronti dell'aggravante della recidiva, si appuntano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo. (…)

2.4.- L'Avvocatura generale dello Stato assume che il singolare automatismo preclusivo previsto (...) dalla disposizione censurata non riposerebbe (…) su di una presunzione assoluta, ma si fonderebbe piuttosto su una valutazione individualizzata, compiuta dal giudice di cognizione nel momento in cui ha ritenuto la sussistenza della recidiva nella sentenza di condanna; valutazione che (…) presuppone tanto un giudizio di maggiore gravità del fatto di reato, connesso alla maggiore colpevolezza di chi decide di compiere la condotta criminosa nonostante l'ammonimento rappresentato dalla precedente condanna nei propri confronti, quanto un giudizio di maggiore pericolosità del condannato, dimostrata dalla sua accentuata propensione a violare la legge penale (...)

Questa Corte, tuttavia, non è persuasa da tale argomento.

La valutazione individualizzata sul surplus di pericolosità soggettiva non è infatti né attuale, né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che potrebbero deporre in favore della esecuzione della pena sub specie di detenzione domiciliare.

In effetti, la disposizione censurata condiziona l'accesso alla detenzione domiciliare al presupposto che il soggetto non sia "mai" stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., senza precisare - dunque - se l'aggravante debba essere stata applicata nella stessa sentenza di condanna attualmente in esecuzione, ovvero in altra sentenza già pronunciata nei suoi confronti in qualsiasi momento del passato. Una tale sentenza potrebbe essere stata pronunciata in un passato assai remoto; e il giudice della condanna della pena attualmente in esecuzione ben potrebbe avere escluso l'applicazione della recidiva, proprio in considerazione del carattere risalente dei precedenti reati commessi dal condannato, e dunque della loro irrilevanza ai fini di quel giudizio di accentuata pericolosità e colpevolezza che condiziona la stessa applicabilità dell'aggravante.

Ma anche nell'ipotesi in cui sia proprio la sentenza in esecuzione ad avere applicato la recidiva, il giudizio di maggiore pericolosità sociale ad essa sotteso è formulato dal giudice della cognizione unicamente ai fini della determinazione del quantum di pena da infliggere al condannato (…). Da tale giudizio la disposizione censurata fa però discendere una conseguenza automatica in relazione alla differente questione (...) se il condannato debba essere ammesso a scontare la propria pena in regime di detenzione domiciliare anziché all'interno del carcere (…). Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, "mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente (…) può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali" (...) di cui il giudice di sorveglianza deve (…) tenere conto, nella valutazione se l'esecuzione intramuraria sia comunque necessaria anche nei confronti di un condannato di età avanzata, o se gli scopi della pena possano essere soddisfatti anche mediante un trattamento meno afflittivo. (…)

L'individualizzazione del giudizio di pericolosità sociale del condannato, su cui insiste l'Avvocatura generale dello Stato, si rivela così soltanto apparente. La disposizione censurata, in realtà, fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione, avente un oggetto affatto diverso da quello relativo alla concreta meritevolezza del condannato ad essere ammesso alla misura alternativa in parola, sulla base delle circostanze sussistenti al momento dell'esecuzione della pena.

Da ciò discende l'intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, anche in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte che considera contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione (...)

2.6.- In conclusione, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente all'inciso "né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale", restando così assorbita la questione formulata in via subordinata dal rimettente.

Il venir meno di tale inciso comporta la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare (…), tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull'istanza relativa. (…)”


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