di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giulio Baffa)
“Sono ammissibili i colloqui con i congiunti dei detenuti sottoposti al regime differenziato disciplinato dall’art. 41-bis ord. pen., da eseguirsi mediante la piattaforma Skype for business, ciò in ragione del fatto che detti colloqui sono registrabili e controllabili da postazione remota, in modo tale da rispettare le restrizioni cui sono sottoposti i detenuti al c.d. 'carcere duro'.”
“2. Un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (…). Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29,30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l’art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (…), sicché le limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui). Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi (…)”.
“3. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo (…) il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche (…).
Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell’alveo dei “colloqui visivi”, dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive (…) Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina (…) è stata individuata in quella dettata dall'art. 18 Ord. Pen. e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall’Amministrazione penitenziaria con l’esigenza di “facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie”. (…) Una esigenza che il D.L. 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere “a distanza” i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell’art. 39, comma 2, reg. esec. e del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, art. 19, comma 1. Una disciplina che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, ben potrebbe essere ritenuta applicabile anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato”.
“4. Le considerazioni che precedono, segnalano, perciò, da un lato, l’esistenza di un diritto alla realizzazione del colloquio e, dall’altro lato, si inseriscono nel contesto di una disciplina, certamente più restrittiva, disegnata per i detenuti sottoposti al regime differenziato, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza (v. Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 376), atteso che, diversamente, le misure derogatorie del regime ordinario acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (così Corte Cost., 14 ottobre 1996, n. 351 e, più recentemente, Corte Cost., 5 maggio 2020, n. 97). E sulla stessa lunghezza d’onda, anche la giurisprudenza di legittimità (…) (Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata). (…).
Rispetto (…) al rischio di illecite captazioni, non può non rilevarsi come la video-chiamata, utilizzando la rete intranet del Ministero della giustizia, soddisfi le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (…). Inoltre, per quanto attiene alle problematiche di documentazione della conversazione a distanza, la video-chiamata può essere notoriamente registrata attraverso l’applicazione indicata nel provvedimento e nella richiamata circolare del D.A.P. (Skype for business) o altra equivalente, venendo generato un file temporaneo che, collocato in una cartella presente sul computer utilizzato per la comunicazione, può essere successivamente masterizzato e custodito (…). Ancora: come per i detenuti della media sicurezza, le importantissime esigenze di controllo sulle modalità di svolgimento della conversazione possono essere soddisfatte attraverso l’esercizio della vigilanza “da remoto” da parte dell’operatore penitenziario, il quale, in caso di comportamenti non consentiti, potrebbe interrompere immediatamente la chiamata (…). Inoltre, sempre secondo le regole previste dalla circolare del 30 gennaio 2019, n. (…) con riferimento le video-chiamate effettuate dai detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, potrebbe essere effettuata la contabilizzazione delle chiamate eseguite dai detenuti sottoposti al regime differenziato, sicché anche su tale piano non vi sarebbe alcuna specifica controindicazione, diversamente da quanto, ancora una volta, prospettato dall’Amministrazione ricorrente (…)”.
“5. (…) Va (…) rimarcato come il ricorso a tale modalità di svolgimento dei colloqui sia funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (…)”
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