@ Image credits: Council of Europe
A cura di Emanuele Sylos Labini
Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.
La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.
Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.
Assegni ad personam non dovuti: se l’errore è dell’INPS, la ripetizione è contraria alla CEDU.
Corte EDU, sez. I, 11 febbraio 2021, ricorso n. 4893/13, Casarin c. Italia
(traduzione a cura del Ministero della Giustizia)
Massima
Vìola l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU l’azione di ripetizione rivolta dall’INPS al contribuente che, facendo legittimo affidamento sulla decisione adottata da tale Ente all’esito di un procedimento amministrativo, abbia indebitamente percepito gli assegni ad personam erroneamente riconosciutigli dall’Istituto in seguito a procedura di mobilità.
Caso
“(…) 34. La ricorrente sostiene che la condanna a rimborsare all’INPS la somma di 13.288,39 EUR, versata a titolo di garanzia stipendio, ha comportato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (…).
(…) 53. Considerati i principi generali applicabili in materia ai quali essa rinvia (…) e tenuto conto delle sue conclusioni relative all’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla presente causa (…), la Corte ritiene che la misura in contestazione abbia costituito un’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni. Di conseguenza, per essere compatibile con la norma generale enunciata nella prima frase dell’articolo 1 sopra menzionato, l’ingerenza deve soddisfare tre condizioni: deve essere stata compiuta «nelle condizioni previste dalla legge», «per causa di pubblica utilità» e nel rispetto di un giusto equilibrio tra i diritti della ricorrente e gli interessi della comunità (…).
54. Per quanto riguarda la legalità dell’ingerenza, la Corte osserva che l’azione di ripetizione dell’indebito è stata convalidata da una sentenza della corte d’appello di Torino, confermata in cassazione, sulla base delle disposizioni interne pertinenti in materia e della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione (…).
55. Passando alla questione dello scopo legittimo (…) la Corte si limita a rilevare che i giudici interni hanno rammentato i principi generali propri alla nozione di ripetizione dell’indebito. (…).
56. Resta da procedere all’esame dell’ultima condizione prevista dall’articolo 1 del Protocollo n. 1: la Corte deve quindi esaminare se l’ingerenza in questione abbia rotto il giusto equilibrio che deve esistere tra le esigenze dell’interesse pubblico generale, da una parte, e quelle della protezione del diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni, dall’altra (…). Pertanto, il giusto equilibrio non sarà stato rispettato se la persona interessata sostiene un onere particolare ed eccessivo (…).
57. Anzitutto, per quanto riguarda il «margine di apprezzamento» dello Stato, la Corte rammenta che il trasferimento della ricorrente si è svolto nell’ambito di un procedimento più complesso di riorganizzazione della pubblica amministrazione. (…). In questo contesto, agli interessati è stato riconosciuto il beneficio di un assegno ad personam (…).
58. La Corte osserva che la realizzazione di procedure di mobilità e la previsione di misure di garanzia stipendiale come l’assegno ad personam fanno entrare in gioco delle considerazioni legate alle politiche economiche e sociali che rientrano, in linea di principio, nell’ampio margine di apprezzamento accordato agli Stati in questo ambito (…). Tuttavia, questo margine può essere più stretto quando, in casi come quello in esame, in cui sono state versate delle somme per errore alla parte interessata, l’errore è imputabile unicamente alle autorità statali (…).
59. Ritornando alle circostanze della causa, e soprattutto al comportamento della ricorrente, la Corte rammenta di avere già constatato che nulla nella presente causa permette di considerare che quest’ultima sia responsabile della valutazione erronea del suo fascicolo, e quindi del versamento dell’assegno ad personam (…). Nella fattispecie risulta che (…) l’errore di valutazione è stato commesso dall’INPS, in quanto tale organismo ha applicato le disposizioni relative alla procedura di mobilità intercompartimentale riguardante la ricorrente secondo un’interpretazione successivamente considerata erronea dai giudici interni (…). Durante il periodo dei versamenti, l’INPS ha ritenuto che le circostanze del caso di specie fossero univoche, il che ha condotto tale organismo a considerare giustificato il pagamento integrale dell’assegno ad personam.
60. Inoltre, la Corte ritiene, in riferimento al grado di affidamento che la ricorrente poteva avere nell’esattezza della decisione dell'INPS, che la natura del datore di lavoro assuma una certa importanza nell’esame globale della proporzionalità dell’ingerenza (…).
61. Nel caso di specie (…) La decisione di procedere al versamento dell’assegno ad personam proviene dunque da un ente pubblico all’esito di un processo amministrativo. Questo significa che, dal punto di vista della ricorrente, l’applicazione delle disposizioni pertinenti in materia poteva essere ragionevolmente percepita come esatta e basata su atti amministrativi.
62. A questo riguardo, la Corte rammenta il principio secondo il quale, se una decisione amministrativa può essere oggetto di una revoca per il futuro (ex nunc), l’aspettativa che essa non sia rimessa in discussione retroattivamente (ex tunc) deve generalmente essere riconosciuta come legittima, a meno che non esistano seri motivi contrari fondati sull’interesse generale o di terzi (…).
(…) 66. La Corte rileva dunque che persisteva un’incertezza per quanto riguarda l’applicabilità del principio di riassorbimento, tanto che l’INPS ha versato le somme compensatorie all’interessata senza indicare una riserva di ripetizione, e l’assenza di una tale menzione (…) non può portare a rimettere in discussione l’affidamento legittimo della ricorrente.
67. Inoltre, la Corte osserva (…) che i versamenti sono avvenuti per un periodo molto lungo (…). Non si tratta dunque di un errore una tantum e isolato, né di un semplice errore di calcolo che la ricorrente avrebbe potuto rilevare (…).
68. La Corte rammenta, pertanto, che il principio di «buon governo» esige che, quando è in gioco una questione di interesse generale, le autorità pubbliche agiscano in tempo utile, in maniera appropriata e con la massima coerenza (…).
69. Nel caso di specie (…) l’INPS, dopo avere atteso che si consolidasse la giurisprudenza interna, ha proceduto all’azione di ripetizione (…) circa dieci anni dopo il primo versamento (…).
71. Infine, la Corte constata che, anche se il versamento dell’assegno deriva interamente da un errore dell’INPS, è la ricorrente ad essere stata condannata a restituire a tale ente la totalità delle somme versate in eccesso, senza tenere conto delle circostanze che caratterizzano la causa (…). Non è stata stabilita alcuna responsabilità dello Stato o di un altro ente pubblico (…) e, per di più, l’onere di questo errore è gravato interamente sulla ricorrente (…).
74. (…) Pertanto, la Corte ritiene che, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, l’ingerenza subita dalla ricorrente sia stata sproporzionata in quanto quest’ultima, da sola, ha dovuto sostenere l’onere dell’errore commesso dall’amministrazione.
75. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
(Stralcio a cura di Giuliana Costanzo)
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