@ Image credits: Council of Europe
A cura di Emanuele Sylos Labini
Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.
La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.
Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.
La c.d. Legge Severino non constrasta con gli artt. 7 e 13 CEDU.
Corte EDU, 17 giugno 2021, ricorso n. 63772/16, Galan c. Italia
Massima
La disciplina della retroattività (sfavorevole) della ineleggibilità e della decadenza da alcune cariche elettive a seguito dell’intervento di una condanna definitiva per talune categorie di reati non viola gli artt. 7 e 13 CEDU
Caso
Nel caso di specie, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sulla compatibilità con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 7 CEDU) e con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), della Legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge Severino) e del d.Lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui prevedono la possibilità di applicare retroattivamente la sanzione dell’ineleggibilità e della decadenza da cariche elettive, a seguito dell’intervento di una sentenza definitiva di condanna per talune categorie di reati (nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Strasburgo, reati contro la Pubblica Amministrazione).
Muovendo dalla premessa per cui l’ineleggibilità e la decadenza dalle cariche elettive non siano riconducibili alla nozione autonoma di “materia penale” di cui all’art. 7 CEDU, così come elaborata dalla Corte Edu – soluzione condivisa altresì dalla Corte costituzionale italiana –, i Giudici di Strasburgo hanno “confermato” come tali misure interdittive non contrastino con la Convezione, posto che le stesse risultano del tutto compatibili con l’obiettivo del legislatore di escludere dalle istituzioni elettive soggetti nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna per reati di particolare allarme sociale.
Oltretutto, non vi sarebbe alcuna lesione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU, considerando che la misura della decadenza dalla carica elettiva è stata adottata dalla Giunta per le Elezioni e, successivamente, convalidata dalla Camera dei Deputati. In questi casi, un controllo giurisdizionale sulle decisioni del Parlamento si porrebbe in evidente contrasto con le prerogative costituzionali.
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