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L'interruzione dei contatti dei figli minori adottabili deve rispondere al requisito di necessarietà


@ Image credits: Council of Europe




A cura di Emanuele Sylos Labini


Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.



L'interruzione dei contatti dei figli minori adottabili deve rispondere al requisito di necessarietà.


Corte EDU, 1 aprile 2021, ric. n. 70896/17, A.I. c. Italia

(Traduzione a cura del Ministero della Giustizia)


Massima

L’interruzione del diritto di visita e dei contatti del genitore con i figli minori dichiarati “adottabili” con una decisione non definitiva viola l’art. 8 CEDU a meno che non sia «prevista dalla legge», non persegua uno o più scopi legittimi in riferimento al paragrafo 2 dello stesso articolo, e non sia «necessaria in una società democratica».


Caso

59. La ricorrente lamenta l’interruzione automatica del suo diritto di visita a seguito della sentenza del tribunale che dichiarava le figlie in stato di abbandono e, dunque, adottabili, sebbene la procedura sia ancora pendente da più di tre anni. La stessa lamenta anche che le minori siano state separate per essere adottate da famiglie diverse. La ricorrente invoca l’articolo 8 della Convenzione (…)

68. La ricorrente rammenta che, secondo le disposizioni legislative, una volta che il tribunale dichiara lo stato di adottabilità del minore, il genitore, di cui nel frattempo è stata sospesa la responsabilità genitoriale, è dichiarato decaduto dalla stessa, ma non perde automaticamente il suo diritto di visita, in quanto questa ipotesi si verifica esclusivamente per effetto dell’adozione piena.

69. Tuttavia, la ricorrente osserva che, nella prassi, anche se la legislazione non lo vieta, l’interruzione dei contatti è sempre disposta dei tribunali una volta che è stata pronunciata la dichiarazione dello stato di adottabilità, senza alcuna valutazione specifica della situazione e senza motivazione. Inoltre, nella prassi, una volta che il minore è stato affidato a una famiglia ai fini dell’adozione, lo stato di adottabilità non può più essere revocato.

(…)

83. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare, e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione (…). Tale ingerenza viola il suddetto articolo a meno che non sia «prevista dalla legge», non persegua uno o più scopi legittimi in riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 8, e non sia «necessaria in una società democratica».

84. La Corte ritiene accertato in maniera inequivocabile, e le parti non lo contestano, che le decisioni controverse pronunciate nel corso del procedimento dinanzi alle giurisdizioni costituiscono un’ingerenza nell’esercizio, da parte della ricorrente, del suo diritto al rispetto della vita familiare, sancito dal primo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione.

85. Del resto, non è contestato nemmeno il fatto che tali decisioni fossero previste dalla legge, ossia la legge sull’adozione, come modificata dalla legge n. 149 del 2001 (…), e che perseguissero degli scopi legittimi, come la «protezione della salute o della morale» e «dei diritti e delle libertà» di due minori. La Corte non vede alcun motivo per pronunciarsi diversamente. Tale ingerenza, pertanto, soddisfaceva due delle tre condizioni che permettono, in riferimento al secondo paragrafo dell’articolo 8, di considerarla giustificata. Nel caso di specie, la controversia verte sulla terza condizione, ossia sulla questione se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

(…)

90. La Corte osserva che le due figlie della ricorrente sono state dichiarate adottabili con una decisione non definitiva del tribunale per i minorenni, che aveva ritenuto che si trovassero in stato di abbandono, poiché la loro madre, una cittadina nigeriana arrivata in Italia in quanto vittima di tratta, non aveva, secondo il tribunale, le capacità genitoriali necessarie per allevarle. Il tribunale, nella sua sentenza, ha deciso di ordinare l’interruzione dei contatti tra la ricorrente e le figlie, pur sapendo che la sentenza avrebbe potuto essere modificata dalla corte d’appello, e senza indicare nella sua decisione i motivi urgenti che l’hanno spinto ad adottare una decisione così grave.

91. La corte d’appello, alla quale la ricorrente aveva presentato una richiesta di provvedimenti cautelari e urgenti volta a ottenere la sospensione del divieto dei contatti, ha respinto tale richiesta otto mesi dopo, e ha incaricato un esperto di valutare se gli incontri fossero nell’interesse delle minori. La Corte osserva che, nonostante i risultati della perizia, che sottolineavano l’importanza del mantenimento dei contatti al fine di costruire l’identità delle minori (…), la corte d’appello, nella sua sentenza successiva che confermava lo stato di adottabilità delle minori, ha deciso che i contatti non dovessero riprendere, dato che, con la dichiarazione di adottabilità, il legame con la famiglia di origine veniva interrotto. Ancora una volta, la corte d’appello, nella motivazione della sua sentenza, non ha spiegato i motivi per i quali i contatti dovessero essere interrotti prima che la sentenza relativa all’adottabilità delle minori divenisse definitiva.

(…)

97. Successivamente, la Corte di cassazione, alla quale si era rivolta la ricorrente per ottenere l’annullamento della sentenza della corte d’appello, ha concluso che quest’ultima giurisdizione non aveva correttamente applicato il principio secondo il quale l’adozione viene pronunciata come ultima ratio, quando non vi è interesse a che il minore mantenga una relazione significativa con i suoi genitori biologici, o quando tale legame potrebbe recargli pregiudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che la corte d’appello avrebbe dovuto valutare se fosse nell’interesse delle minori mantenere un legame con la ricorrente alla luce delle conclusioni della perizia e, se del caso, se vi fosse un modello diverso di adozione che potesse essere applicato al caso di specie nell’interesse delle minori. Il modello al quale si riferiva la Corte di cassazione era quello dell’adozione semplice prevista nel sistema giuridico italiano per i casi in cui è nell’interesse dei minori (articolo 44 della legge sull’adozione) mantenere il legame con i genitori naturali. La Corte di cassazione ha considerato che, in sede di verifica dello stato di abbandono, la corte d’appello avrebbe dovuto esaminare se l’interesse a non interrompere il legame con la ricorrente prevalesse sull’insufficienza delle sue capacità genitoriali. (…)

98. La Corte ribadisce la propria posizione secondo la quale, in generale, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui quest’ultima si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere tale legame significa tagliare al figlio le sue radici. Di conseguenza, solo delle circostanze del tutto eccezionali, in linea di principio, possono portare a una rottura del legame familiare, e deve essere fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al momento opportuno, «ricostruire» la famiglia (…). Esiste un importante consenso internazionale per quanto riguarda l’idea che il minore non deve essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, con riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle leggi e procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse superiore dello stesso (…).

99. La Corte (…) ritiene che, nel caso di specie, sebbene fossero disponibili delle soluzioni meno radicali, i giudici interni hanno comunque deciso di interrompere tutti i contatti tra la ricorrente e le sue figlie nonostante le raccomandazioni della perizia, provocando in tal modo l’allontanamento definitivo e irreversibile dalla loro madre (…). Essa sottolinea che le giurisdizioni non hanno effettivamente valutato se la rottura definitiva dei contatti con la ricorrente sarebbe stata effettivamente corrispondente all’interesse superiore delle minori.

(…)

101. Nel caso di specie, sebbene non vi fossero indizi di violenza o di abusi commessi sulle sue figlie, e contrariamente alle conclusioni della perizia, la ricorrente è stata privata totalmente del diritto di visita, mentre la procedura di adottabilità è a tutt’oggi ancora pendente. La Corte osserva, per di più, che i giudici, senza motivare particolarmente le loro decisioni su questo punto, hanno collocato le minori in due famiglie diverse, il che ha ostacolato il mantenimento dei legami tra le sorelle. Questa misura, dunque, ha provocato non soltanto la separazione della famiglia, ma anche la rottura del rapporto tra sorelle, ed è stata contraria all’interesse superiore delle minori (…).

104. Inoltre, dalle decisioni del tribunale e della corte d’appello risulta che i giudici interni hanno valutato le capacità genitoriali della ricorrente senza tenere conto della sua origine nigeriana, né del modello diverso di attaccamento tra genitori e figli che si può riscontrare nella cultura africana, sebbene ciò sia stato ampiamente evidenziato nella relazione peritale (…).

105. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che, durante lo svolgimento del procedimento che ha portato all’interruzione dei contatti tra la ricorrente e le sue figlie, non è stato ritenuto sufficientemente importante permettere all’interessata e alle figlie di conoscere una vita familiare. Essa ritiene, pertanto, che il procedimento in causa non abbia presentato garanzie proporzionate alla gravità dell’ingerenza e degli interessi in gioco. Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.


(Stralcio a cura di Giulio Baffa)



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