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Crisi di impresa e prevenzione del rischio sistemico - di Luigia Sica




(A cura di Luigia Sica)


Il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo, proroga l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, il cui impianto normativo é teso a realizzare forme di intervento a carattere preventivo.

Sostanzialmente si predispongono strumenti finalizzati ad anticipare l’emersione della crisi evitandone l’aggravamento. Si attribuisce dunque rilievo a quei primi segnali manifestati dalle imprese che, sintomatici di un effettivo stato di difficoltà, potrebbero comportarne il fallimento.

E’ evidente che l’introduzione di strumenti a carattere preventivo in un contesto nel quale gli effetti della pandemia in corso hanno avuto pesanti ripercussioni sul tessuto economico, non sarebbe ottimale tenuto conto della scarsa di liquidità generalizzata.

Il quadro normativo vigente, per quel che concerne la disciplina delle procedure concorsuali, è strutturato sulla base di un presupposto che non risulta essere compatibile con le criticità attuali e, nella specie, sulla presunzione di un mercato in concreto sano nel quale fronteggiare le limitate situazioni patologiche che possono presentarsi.

Ad oggi, tuttavia, il numero di imprese esposte a fallimento è così elevato da poter generare inadempimenti a catena producendo un “effetto domino” (crisi sistemica).

Per contrastare la crisi da sovraindebitamento e le eventuali ulteriori situazioni di difficoltà originatesi dalla pandemia, ben si potrebbe pensare all’impiego di strumenti che il nostro ordinamento già ampiamente riconosce, quali gli Organismi di Composizione della Crisi e gli Organismi di Mediazione.

L’istituto della mediazione, infatti, presenta non poche analogie con lo strumento dell’accordo previsto dalla procedura di composizione della crisi. L’utilizzo di esso garantirebbe, attraverso forme di confronto strategico, un procedimento celere ed economico a vantaggio di una più tempestiva ripartenza.

Al pari, l’utilizzo degli OCC anche per le imprese soggette a fallimento, con riferimento alle problematicità conseguite o aggravatesi per effetto del Covid-19, rappresenterebbe un valido strumento per favorire la ripresa consentendo all’imprenditore, risolti gli inadempimenti, una pronta riorganizzazione economica (“fresh start”).

Appare chiaro, nel complesso momento storico che la società sta vivendo, un auspicabile rafforzamento e un utilizzo più diffuso di strumenti che, per le peculiarità evidenziate, evitino di sovraccaricare il sistema giudiziario già rallentato dalla sospensione forzata disposta per far fronte all’emergenza in corso.

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