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Amministratori di fatto di società o associazioni: responsabilità in ordine alle sanzioni tributarie



L’art. 11 comma 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo sia commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Si presume autore della violazione - sino a prova contraria - chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. In punto, nei casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave è ammesso che la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente possano assumere il debito dell'autore della violazione: tale disposizione normativa viene spesso ripresa anche all’interno degli statuti societari ed associativi.

L’onere della prova in ordine alla dimostrazione dell’immistione nella gestione, del presunto amministratore di fatto, grava in capo all’Amministrazione Finanziaria. La recente sentenza di merito della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, Sezione 2, sentenza 11/2021 pronunciata il 05 marzo 2021 e depositata il 15 marzo 2021 ha il pregio di enucleare i requisiti minimi necessari affinché si possa ordire il coinvolgimento di un terzo a tale titolo ed in particolare precisa che la prova non può che basarsi su presunzioni, anche semplici, ma dotate ex art. 2729 c.c. dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tra queste, stante il divieto - ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1192, n. 546 – all’utilizzo della prova testimoniale (e del giuramento) nel processo, rectius, procedimento tributario possono rientrarvi anche le dichiarazioni di terzi sull’effettivo ruolo del presunto amministratore di fatto. Dette dichiarazioni sono ammissibili e liberamente valutabili dal Giudice senza per questo estrinsecarsi in una violazione del divieto di prova testimoniale (vedasi Cass. n. 6616/2018).





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