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DDL ZAN: iter di un complicato disegno di legge



Il disegno di legge Zan, dal cognome del deputato Alessandro Zan, primo firmatario dello stesso, ha creato sin dall’inizio non poche polemiche e molta confusione sul significato e sugli obiettivi del proprio contenuto. Lo scopo perseguito è quello di estendere la portata normativa vigente sui reati di odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604-bis del codice penale), a chi compia discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili.

Tale obiettivo si concretizza nella previsione di quattro modifiche alla normativa esistente:

- l’aggiunta dei reati di discriminazione basati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità” all’articolo 604-bis e 604-ter del codice penale, che puniscono l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi “razziali, etnici, religiosi o di nazionalità” (art. 2 e 3) ;

- la modifica di parte del testo dell’art. 90-quater del codice di procedura penale e nello specifico nella parte in cui viene delineata la “condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa”, aggiungendo alla già esistente previsione dell’odio razziale, anche le parole “fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” (art.6);

- la modifica del decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 215, che prevede disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché proprio le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione - e al quale aggiunge - alcune “misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere”( art.8);

- la quarta riguarda la legge Mancino, e più che di modifica si tratta nello specifico di disposizioni tecniche che servono a coordinare la legge contro l’omotransfobia con le norme già vigenti che perseguono i delitti contro l’eguaglianza (art. 5).

Relativamente alle pene, è prevista:

- la reclusione fino 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione;

- il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza, o per chi partecipa a organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza;

- alle discriminazioni omofobe viene estesa un’aggravante che aumenta la pena fino alla metà.

Il DDL Zan è composto da 10 articoli, di cui i primi sei riguardano l’ambito penale e gli altri quattro introducono alcune azioni positive di intervento per prevenire e contrastare le discriminazioni.

Come noto, l’iter di formazione una legge si presenta abbastanza complesso. Al fine di meglio comprendere le ragioni della complicata vicenda del DDL, appare appena il caso di richiamare alcune nozioni di base relative all’approvazione di una legge. La Costituzione attribuisce il potere ad ogni singolo parlamentare, al governo, al popolo con la firma di almeno cinquantamila elettori, alle regioni e su determinate materie al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di presentare al Senato o alla Camera, un progetto di legge che viene chiamato “disegno di legge”, il quale deve presentare un titolo, una relazione ed una parte normativa formata in articoli.

Il disegno di legge così formato viene poi assegnato ad una commissione permanente. Ci sono 14 commissioni, ognuna competente in una determinata materia, e in caso di necessità, possono essere anche costituite delle commissioni ad hoc, chiamate Commissioni speciali. Una volta avvenuta l’assegnazione, il Presidente stabilisce i modi in cui la stessa commissione deve esaminare il disegno di legge, e cioè:

- in sede referente, dove la commissione discute il disegno ed eventualmente lo modifica e lo approva, per essere poi sottoposto in tutte le sue parti al dibattito e all’approvazione dell’Assemblea;

- in sede redigente, dove oltre ad esaminare il disegno di legge, lo delibera nei singoli articoli. In questo caso in assemblea si svolgeranno unicamente le dichiarazioni di voto e il voto finale;

- in sede deliberante, dove dopo l’approvazione dei singoli articoli, si vota anche il disegno di legge nel suo complesso. In questo caso, dunque, non sarà necessario l’esame del provvedimento in Assemblea;

- in sede consultiva, dove la commissione esprime solamente un parere sul disegno di legge, il quale viene poi destinato alla commissione che lo esamina nel merito.

Il nostro sistema parlamentare è caratterizzato dal cosiddetto bicameralismo perfetto, in ragione del quale, per diventare definitivo, il progetto di legge deve essere approvato dalla Camera e dal Senato nello stesso testo. Ciò comporta che se uno dei rami del Parlamento introduce anche una lieve modifica al disegno di legge, questo deve essere poi riesaminato dalla camera che per prima lo ha approvato. Solo in tal caso, la legge viene infine promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso specifico il DDL Zan, approvato alla Camera nel novembre del 2020, ha poi incontrato non poche difficoltà in Senato, dopo che Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno di fatto ritardato l’avvio della sua discussione in Commissione di Giustizia, ritenendolo non prioritario. Palazzo Madama ha iniziato a votare il testo di legge solo il 13 luglio 2021, dopo essere stato incardinato e calendarizzato in Commissione il 28 aprile dello stesso anno. Ma la discussione è stata nuovamente bloccata quando Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha sostenuto la necessità di apportare modifiche al testo per cercare un compromesso con il centrodestra; successivamente si è deciso di rinviarne la discussione a settembre, dopo la pausa estiva. A questo punto il DDL Zan è stato sommerso da oltre mille emendamenti della Lega, Forza Italia, Unione di Centro ed Italia Viva e a settembre, alla ripresa dei lavori, la sua discussione è stata ulteriormente rinviata a dopo le imminenti elezioni amministrative. Il 19 ottobre è stata quindi annunciata la calendarizzazione della prosecuzione e conclusione della discussione generale sul DDL Zan per lo scorso mercoledì 27 ottobre. Tuttavia, proprio in questa giornata, la proposta di saltare il voto sui singoli articoli e andare direttamente alla votazione finale con scrutinio segreto, la cosiddetta “tagliola”, presentata da Lega e Fratelli d’Italia, ha raccolto 154 sì, 131 contrari e due astenuti su 288 senatori presenti. Il testo così di fatto è scomparso; infatti, quando - non prima di sei mesi - si tornerà in Commissione per riprendere la discussione sulle tematiche di lotta alla discriminazione verso omosessuali, donne e disabili, sarà necessario partire da un testo del tutto nuovo.


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