top of page

DELITTO DI VIOLENZA PRIVATA: PRECISAZIONI (CASS. PEN., N. 18522/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il «pati» cui la persona offesa sia costretta”.

“(…) Nel caso di specie, l’atteggiamento minaccioso della dirigente scolastica non si risolve certamente nell’evento naturalistico del reato, ma acquisisce un significato ben preciso e circostanziato, consistente nelle «implicite rappresentazioni di contestazioni di addebiti», teleologicamente orientate a determinare l’effetto costrittivo genericamente previsto dall’art. 610 c.p., da ravvisarsi nell’invito a sottoscrivere una dichiarazione sfavorevole nei confronti di altre due insegnanti sindacaliste.

(…) Questa Corte ha contribuito a delineare la fisionomia della minaccia penalmente rilevante ai sensi dell’art. 610 c.p. con la pronuncia n. 29261/2017 secondo cui ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (…).

Non pare, inoltre, revocabile in dubbio che la condotta di chiusura della porta a chiave si inserisca a pieno titolo nel novero degli atti prodromici e funzionali alla produzione dell’evento lesivo tipizzato dalla fattispecie incriminatrice, seppur in concreto non inveratosi. In secondo luogo, (…) ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 27690301).

In tal senso, la prospettazione del reato tentato non risulta preclusa nel caso di specie, avendo la Corte di Appello ravvisato l’inequivoca direzione lesiva della condotta complessiva nella esplicitazione del motivo della convocazione da parte della diretta interessata e nelle singolari cautele che la stessa dirigente aveva approntato per rafforzare la forza persuasiva (…)”

“(…) Non è corretto asserire che la condotta violenta e/o minacciosa ab origine contestata all’imputata fosse esclusivamente orientata a comprimere la sola libertà di movimento (che integrerebbe senza tema di smentite la diversa fattispecie del sequestro di persona ex art. 605 c.p.), laddove lo stesso giudice di appello indulge nel descrivere come l’intera dinamica coercitiva mirasse ad incidere sulla libertà di autodeterminazione delle insegnanti nei termini chiaramente indicati nell'imputazione (…)”

“(…) Giova precisare che il precedente autorevole richiamato nel ricorso (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 16/01/2017, Rv. 268751) individua l’offensività della condotta nella perdita (o comunque significativa riduzione) della libertà di movimento oppure della libertà di autodeterminazione, riconducendola all’effettiva e apprezzabile capacità di compressione dei due beni giuridici asseritamente equivalenti nella prospettiva di tutela delineata dalla stessa norma incriminatrice, ed afferma che sono, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i soli comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà. Alla stregua del medesimo criterio si è altresì affermato che sono irrilevanti quelli che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui (cfr. Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Rv. 277748 – 01 […]).

Di conseguenza, risulta arduo riscontrare nella costrizione a stazionare nello stesso ufficio per un tempo potenzialmente indeterminato (dipendente dalla volontà della detentrice della chiave) e a subire le pressioni intimidatrici della dirigente una mera violazione di regole deontologiche, come invece sembra adombrare la ricostruzione difensiva (…)”.


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2019-2020 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

210 visualizzazioni0 commenti
bottom of page