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Remo Trezza

GIUDIZIO DI RINVIO E MISURE CAUTELARI: LE S.U. INDIVIDUANO I TERMINI (S.U. PEN. N. 27104/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

“Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale”

“1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è posta nei seguenti termini: "Se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall'art. 311 c.p.p., comma 5 bis, decorra dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5".

Nella questione si distinguono un primo quesito (…) attinente alla determinazione della cancelleria - quella centrale del tribunale ovvero quella della sezione per il riesame - il cui ricevimento degli atti identifica il momento iniziale della decorrenza del termine per la pronuncia della decisione sulla richiesta di riesame, nel caso in cui la stessa sia assunta a seguito di rinvio dalla cassazione, ed un secondo quesito relativo all'individuazione degli atti dalla cui ricezione decorre detto termine. (…)”

2. Sul tema oggetto del quesito appena indicato (…) si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. Si tratta di un contrasto di recente insorgenza, in quanto esplicitamente posto in essere da una delle ultime pronunce della Corte Suprema con le quali la questione è stata affrontata (Sez. 1, n. 23707 del 29/01/2018, Battaglia, Rv. 273114) (…).

Secondo tale orientamento, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame, nella fase del giudizio di rinvio a seguito di annullamento del precedente provvedimento impugnato, decorre dal momento in cui perviene al tribunale il fascicolo trasmesso dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Alla base dell'argomentazione che conduce a questa conclusione vi è la mancanza nella norma che disciplina questa fase del procedimento, ossia l'art. 311 c.p.p., comma 5-bis, di un espresso riferimento al passaggio che determinerebbe una diversa e successiva decorrenza del termine (…).”

“2.2. La posizione assunta con la sentenza Battaglia si inseriva (…) quale dato di discontinuità rispetto ad un indirizzo giurisprudenziale fino a quel momento orientato nel senso della necessità, per la decorrenza del temine previsto per la decisione della fase di rinvio del giudizio di riesame, della ricezione da parte del tribunale degli atti nuovamente richiesti all'autorità giudiziaria procedente.

Si osservava in particolare, a questo proposito (Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729), che anche tale decisione presuppone la disponibilità di tutti gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, e necessita altresì della possibilità di esaminare gli elementi eventualmente sopravvenuti rispetto a tale richiesta. Tenuto conto di ciò, quella stessa esigenza di una stretta interpretazione della norma di cui all'art. 311 c.p.p., comma 5-bis, che sarebbe poi stata sottolineata anche nella sentenza Battaglia, veniva intesa come conducente nella direzione della lettura della "ricezione degli atti", testualmente indicata nella norma quale momento iniziale della decorrenza del termine, come riferita agli atti ulteriormente richiesti ai sensi dell'art. 309, comma 5, e non a quelli restituiti dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente.”

“3. Il contrasto, nei termini in cui è stato appena delineato, si rivela come vertente non tanto sull'individuazione del momento di decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta di riesame in fase di rinvio (…) quanto su un profilo che attiene propriamente alla configurazione della sequenza procedurale del particolare giudizio di rinvio di cui si discute. Si tratta, in altre parole, di stabilire se di tale sequenza, indiscutibilmente introdotta dall'arrivo presso il tribunale della sentenza rescindente e degli altri atti del fascicolo trasmesso dalla Corte di cassazione, costituisca o meno passaggio necessario l'avviso all'autorità procedente per l'invio degli atti, evidentemente ulteriore rispetto a quello già formulato nel primo grado del procedimento incidentale cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5; e, pertanto, se si possa concludere che la decorrenza del termine di cui sopra abbia inizio solo con la ricezione degli atti trasmessi a seguito di detto avviso.

Se si guarda al contenuto della previsione normativa che direttamente si occupa del giudizio di riesame in fase di rinvio, ossia l'art. 311 c.p.p., comma 5-bis, non vi è dubbio che lo stesso non contenga alcun riferimento specifico ad una nuova richiesta di atti all'autorità procedente (…). Il problema, a questo punto, è se la "ricezione degli atti" menzionata nella disposizione abbia ad oggetto gli atti restituiti dalla Corte di cassazione o, invece, altri atti inviati dall'autorità procedente a seguito di una richiesta rivolta in tal senso alla stessa ai sensi dell'art. 309, comma 5; norma che sarebbe da

intendersi, in questa prospettiva, implicitamente richiamata quale operativa anche in sede di rinvio.

Posto che la formulazione letterale del citato comma dell'art. 311 è in sè compatibile con entrambe le letture, nell'ordinanza di rimessione si pone l'accento sulla continuità testuale ravvisabile fra tale formulazione e quella dell'art. 623, comma 1, lett. a), ove quest'ultima prevede, nel caso in cui un'ordinanza sia annullata in cassazione, la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunciata (…).

Questa argomentazione non è tuttavia risolutiva. La riconducibilità delle espressioni dell'art. 623 e dell'art. 311 allo stesso compendio di atti è invero fondata su un dato letterale, ossia quello della trasmissione di atti fra diversi uffici giudiziari sia pure nell'ambito dello stesso procedimento, troppo generico per concluderne che gli atti, la cui ricezione è indicata nell'art. 311, comma 5-bis ai fini appena descritti, coincidano con quelli inviati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 623. (…).

Rimane pertanto centrale la discussione del problema posto pocanzi, relativo all'accertamento della necessità, per il corretto svolgimento del giudizio di rinvio nel procedimento di riesame, di una nuova richiesta di atti all'autorità procedente, in conseguenza di un implicito richiamo alla previsione posta in tal senso dall'art. 309, comma 5, per il giudizio ordinario.

4. In questa prospettiva, occorre partire da una considerazione.

L'art. 311 c.p.p., comma 5-bis, unica sede normativa dedicata al particolare giudizio di rinvio di cui si discute, è stato introdotto solo con la L. n. 47 del 2015, art. 13; in precedenza, questa fase del procedimento cautelare era priva di una disciplina specifica. (…)”

“5. Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto (…) in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge (…). E' pertanto conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 c.p.p., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione.

Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dall'art. 309, comma 5, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio (…).

Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dall'art. 309, comma 10 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che l'art. 311, comma 5-bis fa riferimento in tal senso. (…)

Non conduce in una direzione diversa la pur doverosa attenzione per le esigenze di celerità del procedimento cautelare, valorizzate dall'orientamento espresso con la sentenza Battaglia e indubbiamente perseguite dalla riforma che portava all'introduzione dell'art. 311 c.p.p., comma 5-bis. (…)”

“6. Sull'ulteriore quesito nel quale si articola la questione rimessa alle Sezioni Unite, concernente l'individuazione della cancelleria la cui ricezione degli atti determina l'inizio della decorrenza dei termini di cui sopra, va preliminarmente rilevato che (…) il punto in discussione ha incidenza sull'intera sequenza dei passaggi procedurali nei quali la ricezione di determinati atti presso il tribunale competente per il riesame dà luogo alla previsione di termini tassativi per i passaggi successivi.

Tale sequenza ha inizio, per il giudizio di rinvio, proprio con l'arrivo al tribunale degli atti inviati dalla Corte di cassazione, che, nel parallelismo che si è visto sussistere fra detto giudizio e quello ordinario sotto la comune regolamentazione delle disposizioni dell'art. 309 c.p.p., assume la funzione di atto introduttivo della procedura di rinvio (…). Ed è con riguardo al giudizio ordinario, in effetti, che ha cominciato a manifestarsi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull'identificazione della cancelleria presso la quale la presentazione di detto atto introduttivo avvia la procedura con i relativi effetti, anche dal punto di vista della decorrenza dei termini.

Un primo orientamento, infatti, faceva iniziare tale decorrenza dalla ricezione della richiesta di riesame da parte della cancelleria centrale del tribunale, e non dal successivo passaggio dell'atto alla cancelleria della sezione del riesame (…).

Altra lettura collocava invece l'avvio della procedura nel momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria della sezione del riesame, in quanto competente a decidere sulla stessa (…).”

“7. Per la soluzione del problema è opportuno osservare che la ricezione degli atti introduttivi della procedura di riesame - la richiesta di riesame per la procedura ordinaria e gli atti inviati dalla Corte di cassazione per quella di rinvio - ha come effetto immediato per entrambe le procedure (…) l'inizio della decorrenza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5 perchè questi ultimi atti pervengano al tribunale, la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia della misura dal successivo comma 10.

La giurisprudenza di legittimità (…) ha invero individuato il momento iniziale di decorrenza del termine nella presentazione della richiesta di riesame, e non nel successivo recepimento, da parte dell'autorità precedente, dell'avviso di detta presentazione emesso dal presidente del tribunale (…).

8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:

"Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale".”


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