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LA CONFISCA URBANISTICA (NUOVAMENTE) AL VAGLIO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (Cass. 12640/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

“In tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonchè dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perchè misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU”

“(…) Nel dichiarare la prescrizione dei reati, la Corte territoriale ha accertato, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo e la sentenza impugnata, sul punto, non è oggetto di alcuna censura.”

“La questione che, invece, prospetta il ricorrente è quella della legittimità della confisca in presenza dell’integrale ripristino della situazione antecedente all’intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonchè la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento”

“(…) I giudici del merito hanno escluso che l’attività ripristinatoria appena descritta possa consentire la revoca della confisca. (…) Occorre ricordare che, in linea generale, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso la possibilità di una sanatoria produttiva di effetti estintivi rispetto al reato di lottizzazione la quale, infatti, non è prevista dalla legge, riconoscendo tuttavia la possibilità che alcuni provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa prima del passaggio in giudicato della sentenza, comportino, quale conseguenza, se legittimamente emanati, l’impossibilità per il giudice di disporre la confisca, perchè l’autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune (Sez. 3, n. 23154 del 18/5/2006, Scalici, Rv. 234476) (…)”.

“Tali principi sono stati recentemente richiamati (Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, Alessandrini, Rv. 275756) analizzando i contenuti della nota sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU - Grande camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia (…)

Come ricordato nella pronuncia appena richiamata, la Corte EDU ha preso in considerazione, tra l’altro, il problema della proporzionalità della confisca, riconoscendo (…) la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 nei confronti di tutti i ricorrenti in ragione del carattere sproporzionato della misura ablativa (…)

Nel paragrafo 301, la decisione della Grande Camera evidenzia che, ai fini della valutazione della proporzionalità della confisca, devono essere presi in considerazione diversi parametri, quali la possibilità di adottare misure meno restrittive, come la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione, aggiungendo (p.302) che deve essere offerta la possibilità, alla persona interessata, di esporre adeguatamente le sue ragioni alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che violano i diritti garantiti dall'art. 1 del Protocollo n. 1.

Date tali premesse, la Corte EDU afferma che l’applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista (…) dalla legge italiana è in contrasto con i principi richiamati, perchè non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione (…)”

“Come si è visto, i giudici di Strasburgo, nel considerare le possibilità di misure meno restrittive rispetto alla confisca, menzionano espressamente la demolizione e l’annullamento del piano di lottizzazione, sostanzialmente richiamando quanto già era stato affermato nella precedente pronuncia 20 gennaio 2009 emessa nel caso Sud Fondi c/ Italia (…)

La Corte di Strasburgo attribuisce particolare rilevanza alla possibilità di perseguire il medesimo fine attraverso l’adozione di misure alternative alla confisca, in modo tale da incidere meno pesantemente sul diritto di proprietà, rispettando, anche attraverso il ricorso agli altri parametri indicati, il rapporto di proporzionalità di cui si è detto”.

“Occorre, a questo punto, domandarsi se la integrale demolizione di tutte le opere eseguite in attuazione di un’attività di illecita lottizzazione, unitamente alla eliminazione dei pregressi frazionamenti e delle loro conseguenze, rispondano ai criteri di proporzionalità indicati dalla Corte EDU e rappresentino una valida alternativa alla confisca. (…)”

“(…) Deve conseguentemente affermarsi il principio secondo cui in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, nonchè dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perchè misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU. (…)”


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