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NESSUNA SOSPENSIONE SOLO SE VI E’ ESPRESSA RICHIESTA DI TRATTAZIONE (Cass. pen., n. 24431/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

“2. […] è stata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità a prevedere, nonostante la specifica indicazione di cui all'art. 309 c.p.p., commi 4 e 7, secondo cui la richiesta di riesame va presentata nella cancelleria del tribunale del riesame distrettuale, che l'art. 582 c.p.p., comma 2, che permette di presentare l'impugnazione nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, non avesse carattere eccezionale e trovasse perciò applicazione anche per le procedure di riesame cautelare, essendo espressione del principio del "favor impugnationis" e perciò non potendo essere interpretato in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale.

Pacifico allora che […] in tema di impugnazioni di misure cautelari personali, l'atto di impugnazione può essere presentato, oltre che nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero, altrettanto consolidato è il dictum di questa Corte secondo cui, qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale in cui si trovano le parti ovvero spedita con le modalità di cui all'art. 583 c.p.p., i termini a disposizione del tribunale del riesame per ricevere gli atti dall'autorità procedente e per emettere la propria ordinanza decorrono comunque dal giorno in cui detta richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame stesso, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione della richiesta e il suo successivo pervenimento al tribunale competente […].

Sin dal 2000, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 10 del 22/03/2000…) avevano, peraltro, chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 4, prima parte, di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123, da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura […].

3. […] La disposizione di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1, […] va coordinata con i successivi commi 2 e 3, i quali prevedono, il comma 2, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sia civili che penali, mentre il comma 3 individua le eccezioni alla regola del rinvio di ufficio e della sospensione dei termini processuali.

In particolare, il comma 3 stabiliva che la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze di cui commi 1 e 2 non operasse: 1. per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; 2. per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadessero i termini di cui all'art. 304 c.p.p.; 3. per i procedimenti in cui fossero applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.

Inoltre, la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze non operavano, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente avessero richiesto che si procedesse per: a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter; b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. […]

Orbene, appare di chiara interpretazione che, mentre per i casi di cui al comma 2 l'esclusione dalla sospensione dei termini e dal rinvio d'ufficio operasse automaticamente, senza alcun impulso di parte, per quelli di cui al comma 3, perché non operasse, l'imputato o il suo difensore avrebbero dovuto chiedere che l'udienza fosse tenuta e la mancata richiesta di procedere alla trattazione non incide sull'efficacia della misura.[…]”


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