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Remo Trezza

NON NECESSARIO INTERROGATORIO SE IL RIESAME ACCOGLIE APPELLO DEL PM (S.U. n. 17274/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

“In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta”

“1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, sul rilievo di un persistente contrasto di giurisprudenza, è la seguente: “se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, sia o no necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura cautelare”.

2. Secondo un primo orientamento, (...) qualora il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (Sez. 6, n. 50768 del 12/11/2013, Cocuzza, Rv.261538).

A fondamento di tale interpretazione si è evidenziato come la ratio sottesa all'esigenza di procedere, nei tempi stringenti imposti dal relativo dato normativo, all'interrogatorio di garanzia in esito alla emissione della misura cautelare appaia correlata alla necessità di garantire all'indagato, tramite l'immediato contatto con il giudice, la possibilità di fornire gli elementi, in fatto e diritto, volti a scalfire la gravità indiziaria e riesaminare le originarie motivazioni sottese all'intervento cautelativo (...).

Si è quindi rilevato come siffatta esigenza risulti, di contro, assorbita allorché, per la specifica dinamica processuale che ha portato al provvedimento cautelare, l'interrogatorio abbia perso il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva. Situazione che sussiste, per esplicita indicazione normativa, quando la misura sia stata applicata una volta aperto il dibattimento, giacché il contraddittorio pieno assorbe in toto e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l'interrogatorio sotto qualsivoglia versante dell'intervento cautelare. (…)

2.1. Alla luce di tali considerazioni, si è dunque ritenuta insussistente l'esigenza di disporre l'interrogatorio di garanzia allorquando il provvedimento applicativo di una misura cautelare sia emesso, sempre nel corso delle indagini preliminari, non secondo l'ordinaria ipotesi del contraddittorio differito, bensì dal giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari: ipotesi nella quale il provvedimento è per forza di cose anticipato dalla instaurazione del contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare consentendo preventivamente, nella sua massima estensione, l'apporto difensivo in punto di legittimità complessiva dello status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare. (...)”

“3. A tale pronuncia si contrappone una successiva decisione di segno contrario - non massimata -, nella quale la stessa Sezione Sesta penale ha affermato, con riferimento alla medesima ipotesi, che non si può prescindere dall'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia iniziato il dibattimento, di tal che, in caso di mancata o tardiva celebrazione dell'incombente processuale, la misura cautelare perde efficacia (Sez. 6, n. 6088 del 20/11/2014, dep. 2015, Lo Nardo).

3.1. Tale orientamento, cui aderisce l'ordinanza di rimessione, fa leva innanzitutto sul quadro normativo di riferimento.

In tal senso si sottolinea che l'art. 294 c.p.p., comma 1, dispone che: “fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita”. (...)

Dal complesso di tali disposizioni codicistiche si evincerebbe, secondo tale orientamento, che il giudice che abbia emesso un provvedimento limitativo della libertà personale è tenuto ad interrogare la persona sottoposta alla misura cautelare e che l'incombente processuale è doveroso e sanzionato a pena di inefficacia della misura, salvo che, giusta le espresse clausole di riserva, il decidente abbia già provveduto all'interrogatorio all'atto della convalida del provvedimento precautelare ovvero abbia già preso avvio la fase dibattimentale, nell'ambito della quale l'imputato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, nel pieno contraddittorio fra le parti. (…)

3.2. A supporto della tesi privilegiata da questo secondo orientamento, si è inoltre posto in risalto come l'interrogatorio di garanzia costituisca un momento processuale (...) non surrogabile dalla previsione della facoltà della persona di rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare, vuoi per il carattere meramente eventuale dell'esercizio di detta facoltà, vuoi per la differenza sostanziale tra le dichiarazioni spontanee e l'interrogatorio.

4. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il primo orientamento.

La tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, pur fornendo argomenti suggestivi, incentrati sulla valorizzazione dell'interrogatorio come momento cruciale del diritto di difesa, riguarda situazioni specifiche estranee a quella in esame.

L'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., infatti, quale momento ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma (...), non è esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all'esito dell'appello cautelare, dove le finalità difensive vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito all'impugnazione (…).”

“5.1. In realtà, la tesi qui disattesa non coglie la specificità della situazione che nasce allorquando la misura è adottata in sede di appello cautelare, perché non apprezza gli spazi defensionali che tale incidente offre all'indagato/imputato.

Vi sono, invero, situazioni in cui l'interrogatorio è previsto al di fuori del paradigma dell'art. 294 c.p.p., ma solo perché si tratta di situazioni in qualche misura assimilabili a quella presa in considerazione in tale norma.

Vi sono, invece, situazioni in cui l'interrogatorio, quale mezzo di difesa, è previsto “prima” dell'adozione della misura, giacché all'evidenza il legislatore ha ritenuto di valorizzare un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale “invasività” qualitativa della misura.

Vi sono, poi, situazioni, come quella qui di interesse, dove l'interrogatorio non è previsto, né è necessario, perché il contraddittorio è veicolato in altra equipollente maniera. (...)”

“10. In considerazione di quanto detto va affermato il seguente principio di diritto: "In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta".”


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