top of page
SGS - Redazione

Sfruttamento della prostituzione: viola l'art. 4 CEDU lo Stato che non compie indagini effettive



@ Image credits: Council of Europe




OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



(A cura di Emanuele Sylos Labini)



Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.



Sfruttamento della prostituzione: viola l'art. 4 CEDU lo Stato che non compie indagini effettive.


Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2020, ricorso n. 60561/14, S.M. c. Croazia (sentenza in lingua: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203503)


Massima

La mancata conduzione di indagini effettive da parte degli Stati membri su una denuncia di prostituzione forzata viola gli obblighi procedurali derivanti dall’art. 4 CEDU


Caso

Il ricorso origina dalla doglianza di una donna croata, (OMISSIS), la quale aveva denunciato un ex poliziotto, (OMISSIS), per averla costretta, fisicamente e psicologicamente, alla prostituzione.

La ricorrente, pur avendo ricevuto, a livello nazionale, il riconoscimento dello status di vittima di tratta di esseri umani, riteneva di non aver ottenuto dalle autorità una risposta penale adeguata lamentando, di conseguenza, l’avvenuta violazione, tra l’altro, dell’art. 4 CEDU nella parte in cui questo stabilisce che nessuno può essere mantenuto in condizioni di schiavitù o servitù o costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Dopo aver chiarito i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio tramite il richiamo alla propria precedente giurisprudenza, la Grande Camera sottolinea come anche la materia della tratta degli esseri umani, pure a scopo di sfruttamento sessuale, ricada all’interno dell’art. 4 CEDU allorquando questa presenti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa internazionale per la sua integrazione (azione, mezzi, scopo).

Così, richiamando i principi già espressi nella sentenza Rantsev, la Corte procede a delineare il quadro degli obblighi positivi derivanti per lo Stato dall’art. 4 CEDU. In particolare, questi consistono nel: 1) dovere di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo per vietare e punire la tratta; 2) dovere, in determinate circostanze, di adottare misure operative per proteggere le vittime, reali o potenziali, della tratta; 3) l’obbligo procedurale di indagare su situazioni di potenziale tratta.

In ottemperanza all’art. 4 CEDU, lo Stato membro, da un punto di vista sostanziale, ha dunque l’obbligo di offrire uno spettro di garanzie adeguato a garantire la protezione concreta ed efficace dei diritti delle vittime della tratta, reali o potenziali, predisponendo non solo una risposta di tipo penale effettiva ma mettendo altresì in atto misure adeguate a regolamentare le organizzazioni spesso utilizzate come copertura per realizzare tali illeciti e predisponendo una normativa sull’immigrazione volta a prevenire l’incoraggiamento, la facilitazione o la tolleranza della tratta.

Da un punto di vista procedurale, inoltre, l’art. 4 CEDU obbliga lo Stato ad indagare d’ufficio ed in modo effettivo su situazioni di potenziale tratta o sfruttamento. Affinché un’indagine possa definirsi effettiva, è necessario che sia indipendente e che sia in grado di portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Tale ultimo obbligo, chiarisce la Corte, è di mezzi e non di risultato: il fatto che un’indagine si concluda senza risultati concreti o con risultati limitati non è indicativo di eventuali mancanze. Ciò che rileva è che le autorità adottino tutte le misure ragionevoli possibili per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso. In particolare, le conclusioni dell’indagine devono essere basate su un’analisi completa, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Il mancato rispetto di un’evidente linea di indagine mina in misura decisiva la possibilità di stabilire le circostanze del caso e l’identità dei responsabili.

Rapportando tali enunciazioni di principio al caso di specie, la Grande Camera ritiene che le autorità croate abbiano commesso omissioni procedurali tali da inficiare la possibilità delle indagini di stabilire le circostanze concrete del caso. In particolare, i giudici notano come alcuna indagine sia stata condotta sull’account facebook della ricorrente e dell’imputato, che aveva rappresentato uno dei mezzi principali di adescamento e prosecuzione dei loro rapporti. Essi, inoltre, sottolineano la mancata conduzione di interrogatori verso soggetti che avrebbero potuto fornire informazioni importanti su taluni snodi fondamentali della vicenda.

Tali carenze hanno impedito, in concreto, di delineare i rapporti effettivamente intercorrenti fra la ricorrente e (OMISSIS) così determinando una violazione della parte procedurale dell’art. 4 CEDU.


(Riassunto della pronuncia a cura di Giuliana Costanzo)

116 visualizzazioni0 commenti

Kommentit


bottom of page