di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giulio Baffa)
“Il complesso di adempimenti previsti dall’art. 16.4 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 relativa alla “Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis O.P.” si configura come funzionale all’esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive. Ciò posto, benchè le previsioni della circolare in questione non contengano alcuna specifica indicazione in ordine alla consegna degli atti giudiziari in copia conforme all’originale, deve ritenersi che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all’originale dell’atto, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, considerando il particolare regime carcerario dell’art. 41-bis O.P. Sono dunque del tutto ragionevoli le verifiche da parte della direzione del carcere sul rispetto dei menzionati requisiti formali della documentazione giudiziaria inoltrata”
“2. L’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria relativa alla “Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis”, rubricato “Consegna atti e documenti processuali”, prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, “il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia” ai sensi dell’art. 103 c.p.p. e art. 35 disp. att. c.p.p. Quest’ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell’imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. Inoltre, il comma 2 puntualizza che “quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato”.
“2.1. E benchè le disposizioni in questione siano espressamente riferite alla consegna brevi manu al detenuto di atti giudiziari da parte del Difensore, non può dubitarsi che esse siano, altresì, applicabili anche al caso in cui gli stessi siano stati spediti, considerata la sostanziale assimilabilità tra le due situazioni e la conseguente possibilità di rinvenire una identica ratio sul piano regolativo”.
“3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una “corrispondenza” in senso stretto, secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (…) ([…]Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365 […])”.
“4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare si configuri come funzionale all’esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, la relativa disciplina sia pienamente rispondente alla ratio delle normativa primaria. E benchè le previsioni della circolare in questione non contengano alcuna specifica indicazione in ordine alla consegna degli atti giudiziari in copia conforme all’originale, deve ritenersi che la disposizione con cui la direzione del carcere aveva, nella specie, richiesto tale adempimento formale da parte del Difensore (…) fosse pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva.
Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all’originale dell’atto. Attestazione da realizzare nelle forme generali stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, art. 18, ovvero, secondo la previsione dell’art. 19, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, eventualmente da apporre, secondo quanto previsto dall’art. 19-bis, in calce all’atto da trasmettere.
Pertanto, la statuizione contenuta nel provvedimento impugnato, volta a consentire l’eventuale inoltro della documentazione giudiziaria soltanto una volta espletate le necessarie verifiche sul rispetto dei menzionati requisiti formali della stessa, appare assolutamente legittima (…)”.
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