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Immagine del redattoreAntonio Picarella

DI CHE REATO RISPONDE CHI AUTOCERTIFICA IL FALSO?

(Cass. Pen. Sez. V, 5 marzo 2019, n. 27739)

di seguito uno stralcio con il ragionamento giuridico della sentenza:




"Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'art. 483 cod. pen.

costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del

2000.

Infatti, l'art. 76 citato punisce, "ai sensi del codice penale", chiunque "rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso" nei casi previsti dallo stesso d.p.r.

Da tempo, inoltre, la giurisprudenza ha individuato la norma sanzionatoria richiamata

dall'art. 76 cit. in quella di cui all'art. 483 cod. pen., atteso che "le dichiarazioni

sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a

pubblico ufficiale" (Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203, Sez. 6, n.

15485 del 24/3/2009, Ferraglio, Rv. 243521; vedi anche Sez. U, n. 35488 del

28/6/2007, Scelsi, Rv. 236866).

(...)

Tale punibilità, peraltro, è implicita nella struttura della norma codicistica, nella quale la

nozione di attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità postula

l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici, che concorrano a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscano al pubblico ufficiale il potere-

dovere di documentarle in atti aventi una determinata funzione probatoria (Sez. 5, n. 11186 del 05/05/1998, Cocciolo, Rv. 212403).

Invero, una volta perfezionatasi la falsità con riferimento ad una determinata

attestazione, non incide su di essa il fatto che, per circostanze o in virtù di

accertamenti diversi e indipendenti, l'atto pubblico non possa venire a compimento.

Quanto alla mancata autenticazione della sottoscrizione, essa non è più richiesta dalla

legge, in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo

1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall'art. 38 del T.U.

emanato con d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 5, n. 42291 del 29/11/2006,

Annovi, Rv. 235365; inoltre, il terzo comma dell'art. 76 dello stesso d.p.r.

espressamente prevede che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e

47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, sicchè integra il reato di cui agli artt.

483 cod. pen. e 76 d.p.r. n. 445 del 2000 la falsa attestazione resa in una di tali

dichiarazioni sostitutive (Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, Gaiera, Rv. 273806).

Il sistema, come si vede, delinea oramai una chiara equiparazione, ai fini penali e della

valenza pubblica dell'atto per ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod.

pen., tra le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà consentite

dal d.p.r. n. 445 del 2000 e gli atti con autenticazione" (...)

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