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Diritto di visita a minore rom: l’Italia vìola l’art. 8 CEDU ma non vi è discriminazione razziale


@ Image credits: Council of Europe



A cura di Emanuele Sylos Labini


Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.



Diritto di visita a minore rom: l’Italia vìola l’art. 8 CEDU ma non vi è discriminazione razziale.


Corte EDU, sez. I, 14 gennaio 2021, Ricorso n. 21052/18, Terna c. Italia.


Massima

Viola l’art. 8 CEDU lo Stato che, pur disponendo di strumenti giuridici sufficienti, non tuteli e sospenda il diritto di visita della minore rom con la nonna non considerando i possibili effetti a lungo termine provocati su questa dalla separazione con la persona incaricata di occuparsene.


Caso

“(…) 42. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare a causa della mancata esecuzione del suo diritto di visita riconosciuto nel 2016. Invoca l’articolo 8 della Convenzione (…)

(…) 60. Come la Corte ha più volte rammentato, l’articolo 8 ha essenzialmente ad oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, ma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo obbligo negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi attinenti a un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Questi ultimi possono implicare l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, anche nelle relazioni reciproche fra individui, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per garantire i diritti legittimi degli interessati e il rispetto delle decisioni giudiziarie, o l’attuazione di misure specifiche appropriate (…). Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori (…). La Corte rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa incontrarsi con il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (…).

61. (…). In effetti, l’obbligo in capo alle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il figlio e il genitore non convivente non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone coinvolte costituiscono sempre un fattore importante. Anche se le autorità nazionali devono impegnarsi ad agevolare tale collaborazione, l’obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone, e in particolare dell’interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall’articolo 8 della Convenzione (…).

62. Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita familiare dei minori, la Corte rammenta che esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (…). Essa sottolinea del resto che, nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (…). Il punto decisivo consiste dunque nell’appurare se, concretamente, le autorità nazionali abbiano adottato, allo scopo di agevolare le visite tra genitore e figlio, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere da esse (…).

64. La Corte osserva anzitutto che, nella presente causa, la ricorrente è la nonna della minore (…). Ora, pur rilevando che, nel caso di specie, è stata pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori della bambina, e sebbene non vi sia stata una procedura ufficiale di presa in carico della stessa da parte della ricorrente, la Corte osserva che quest’ultima si è occupata di lei da quando è nata, che si era sviluppato uno stretto legame interpersonale e che la ricorrente si è comportata a tutti gli effetti come la madre della minore (…). Di conseguenza, la Corte ritiene che, nel caso di specie, i rapporti tra la ricorrente e sua nipote siano in linea di principio della stessa natura delle altre relazioni familiari protette dall’articolo 8 della Convenzione.

(…) 71. La Corte rammenta che non ha il compito di sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda le misure che avrebbero dovuto essere adottate (…). Tuttavia, essa non può, nella fattispecie, ignorare i fatti precedentemente esposti (…). In particolare, essa osserva che la ricorrente ha cercato costantemente di riprendere i contatti con la bambina da quando quest’ultima è stata collocata in comunità e che, nonostante le varie decisioni del tribunale, non ha potuto esercitare il suo diritto di visita.

(…) 74. La Corte osserva che i giudici nazionali non hanno adottato rapidamente misure concrete e utili volte all’instaurazione di contatti effettivi tra la ricorrente e la bambina, e che hanno inoltre «tollerato» per un certo tempo che l’interessata non potesse vedere la minore. Essa constata, in particolare, che il tribunale ha deciso di sospendere il diritto di visita della ricorrente in attesa che fosse depositata la relazione peritale, mentre invece non era mai stata organizzata alcuna visita.

75. Ora, sebbene gli strumenti giuridici previsti dal diritto italiano sembrino sufficienti, secondo la Corte, per permettere allo Stato convenuto di assicurare il rispetto degli obblighi positivi che l’articolo 8 pone a suo carico, si deve constatare che le autorità hanno lasciato che si consolidasse, per un certo tempo, una situazione di fatto sorta nonostante i provvedimenti giudiziari emessi, senza tener conto degli effetti a lungo termine che potevano essere provocati da una separazione permanente tra la minore interessata e la persona incaricata di occuparsene, nella fattispecie la ricorrente.

76. Considerato quanto sopra esposto (…) la Corte considera che le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita della ricorrente, e che abbiano violato il diritto dell’interessata al rispetto della sua vita familiare.

77. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

78. La ricorrente lamenta che il trattamento contestato (…) è dovuto alla stigmatizzazione della famiglia rom della minore. La stessa invoca l’articolo 14 della Convenzione (…)

(…) 91. La Corte rammenta che la discriminazione consiste nel trattare in maniera diversa, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni equiparabili (…). La discriminazione razziale è una forma di discriminazione particolarmente odiosa che, in considerazione delle sue pericolose conseguenze, richiede una particolare attenzione e una reazione incisiva da parte delle autorità. Per questo motivo le autorità devono ricorrere a ogni mezzo disponibile per combattere il razzismo, rafforzando così la visione democratica di una società in cui la diversità sia percepita non come minaccia, bensì come una ricchezza (…).

95. La Corte osserva nel caso di specie che i giudici nazionali hanno proceduto al collocamento della nipote della ricorrente basandosi sulle perizie che avevano constatato l’incapacità di quest’ultima di esercitare il proprio ruolo genitoriale e le difficoltà della bambina che cresceva in un ambiente delinquenziale (…) e presentava un disturbo dell’attaccamento. (…).

96. La Corte osserva anche che la tutrice della bambina aveva chiesto al giudice tutelare la sospensione dei contatti in ragione di un rischio di sottrazione della minore da parte della comunità rom, la sua comunità di appartenenza. (…).

97. Quanto al fatto che i contatti, sebbene ordinati dal tribunale, non hanno avuto luogo, la Corte osserva che si tratta di una mancata organizzazione delle visite da parte dei servizi sociali, e rammenta di aver concluso con una constatazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione a causa dell’assenza di sforzi adeguati e sufficienti da parte delle autorità nazionali per far rispettare il diritto di visita della ricorrente (…).

98. (…) la Corte non può perdere di vista che la sua unica preoccupazione è determinare se, nel caso di specie, l’affidamento della bambina e la mancata esecuzione del diritto di visita della ricorrente siano stati motivati dall’origine etnica della bambina e della sua famiglia (…). La Corte osserva che l’affidamento è stato motivato dall’interesse superiore della bambina di essere allontanata da un ambiente in cui era fortemente penalizzata sotto vari punti di vista, nonché dall'incapacità della ricorrente di esercitare un ruolo genitoriale (…). Non è stata fornita alcuna motivazione legata all’origine etnica, da parte dei giudici nazionali, per giustificare il suo collocamento.

(…). 100. Pertanto, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione. (…)”.


(Stralcio a cura di Giuliana Costanzo)










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