di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Fabrizia Rumma)
(T.A.R. Campania, sez. V, decreto 4 marzo 2021, n. 432)
Il Presidente della Sezione V del T.a.r. Campania, con il decreto del 4.3.2021 n. 432, nel rigettare l'istanza di misure cautelari monocratiche domandate dai ricorrenti per la sospensione urgente dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 6 del 27 febbraio 2021, con la quale è stata sospesa la didattica in presenza dal 1° al 14 marzo, ha chiarito che, a seguito della adozione del d.P.C.M. 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono efficaci dalla data del 6 marzo 2021, in Campania sarà necessaria una nuova ordinanza del Presidente della Regione sulla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della regione entro l'8 marzo, al fine di rideterminarsi in conformità alle nuove disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 2 marzo 2021.
In particolare, Il T.a.r. ha così argomentato la propria decisione:
"Considerato che costituisce fatto notorio, sopravvenuto alla precedente e tuttora vigente regolamentazione a livello nazionale (fino al 5 marzo 2021, il DPCM 14 gennaio 2021) e regionale (Ordinanza n. 3 del 22 del 22 gennaio 2021), e dunque giustificativo di nuove misure contingibili, la diffusione delle c.d. “varianti” del virus COVID 19 (inglese, sudafricana e brasiliana), connotate da maggiore diffusività, nella popolazione, anche in fasce di età scolare, comunque superiore al ceppo base, e che su tale circostanza sono tuttora in corso studi ed approfondimenti anche in sede nazionale (Istituto superiore della Sanità e Comitato tecnico Scientifico), per quanto rileva, e per quanto disponibili, ora posti a fondamento dell’adottato DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono efficaci dalla data del 6 marzo 2021;
Considerato che il richiamato DPCM, nel richiamare “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, individua misure uniformi di contenimento del contagio per i vari settori di intervento, distinte per “zone”, e, per quanto concerne in particolare le istituzioni scolastiche - pur stabilendo in via generale, per l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, la modalità “integralmente in presenza”, a differenza delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per le quali sono adottate invece “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” garantendo, “almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca”, la didattica in presenza -, espressamente prevede, indipendentemente dall’inserimento in zone, la possibilità di disporre la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza, salve le eccezioni puntualmente indicate, a mezzo di misure disposte dai Presidenti delle regioni o province autonome “nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave” ovvero “in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico” (ex art. 21, comma 2, DPCM cit.);
Considerato, pertanto, che il richiamato DPCM, a fronte dell’indicato quadro di maggior gravità, nel rispetto del principio di precauzione, individua, “a monte”, situazioni specifiche e soglie quantitative di intervento giustificative di misure più restrittive incidenti anche sull’attività didattica in presenza;
Considerato che il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto (cfr., ex multis, Cons. di Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525 e sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495);
Considerato che, nella presente sede cautelare, proprio in mancanza, al momento di emanazione dell’ordinanza de qua e prima della regolamentazione unitaria a livello nazionale, di una valutazione tendenzialmente completa del rischio, come detto sopravvenuto alla precedente regolamentazione, e della individuazione di misure appropriate, tendenzialmente uniformi per il territorio della Repubblica, sembra doversi dare credito alla valutazione operata dall’Amministrazione con il conforto dei propri organi tecnici e validarsi le conseguenti determinazioni, con riguardo all’”esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di diffusione del contagio”, e tanto pur a fronte di un rischio solo potenziale e presunto (cfr. decreto CdS, III, n. 884/2021);
Considerato, inoltre, che, nel senso sopra indicato, depone proprio l’indicazione riferita alle misure di contenimento in ambito scolastico, potenzialmente più restrittive, contenuta nel richiamato DPCM, che comunque impone alle competenti Amministrazioni la rivalutazione del quadro complessivo delle misure adottate e da adottarsi, avendo riguardo alle situazioni specifiche e alle soglie indicate, anche nella prospettiva di auspicabile regolamentazione differenziata su base comunale o provinciale;
Considerato che, dunque, è rimessa in prima istanza proprio all’Autorità amministrativa la valutazione “differenziata” a giustificazione delle diverse misure, eventualmente più restrittive, involgendo scelte tipicamente devolute all’autorità emanante (cfr. decreto CdS, III, n. 1034/2021), così come esplicitamente ora sancito nel DPCM 2 marzo 2021;
Considerato che, per tutto quanto precede, l’Ordinanza impugnata appare, allo stato e nelle more, non irragionevolmente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute ed istruzione) entrambi di rango costituzionale, mentre da parte ricorrente non viene dedotto alcuno specifico caso di “estrema gravità e urgenza” tale da giustificare la richiesta sospensione dell’atto impugnato, che comunque garantisce la didattica a distanza in via sostitutiva;
Considerato che in ogni caso resta in capo all’autorità regionale mantenere il costante monitoraggio dei dati scientifici a base delle scelte discrezionali (cfr. decreto CdS cit.) e l’obbligo di rideterminarsi, in conformità alle nuove disposizioni contenute nel DPCM e sulla base degli indici e criteri in esso fissati, immediatamente dopo l’entrata in vigore dello stesso (6 marzo 2021), e comunque in tempo utile per rendere operativa la nuova regolamentazione a decorrere dall’8 marzo 2021, conseguendone, diversamente, la sopravvenuta inefficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale impugnata per effetto della piena vigenza del nuovo DPCM che a quella si sovrappone".
Di seguito il testo integrale del decreto (fonte: www.giustizia-amministrativa.it):
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