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Emergenza Coronavirus e utilizzo dei droni

SGS - Redazione

(A cura di Remo Trezza)


E’ del 23 marzo 2020 il Comunicato dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) avente ad oggetto “Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 – Utilizzo droni”. La Lettera, nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica “coronavirus,” al fine di consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, prevista dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, sottolinea che si è reso necessario procedere a derogare ad alcune previsioni delle disposizioni del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” Edizione 3 del 11 novembre 20191.Fino al 3 aprile 20202, facendo seguito a numerose richieste provenienti da diversi Comandi di Polizia Locale dell’intero Paese, dovranno essere eseguite talune disposizioni che qui si riportano. Le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia Locale ed impiegati per le attività di monitoraggio, potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione di cui all’art. 8 del citato Regolamento3.Per quanto riguarda le operazioni critiche4 di tali SAPR esse potranno essere effettuate in Visual Line of Sight5 in deroga all’art. 106 anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto, non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesto la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati.Inoltre, in deroga alle previsioni di cui all’art 277 del citato Regolamento ENAC e alle disposizioni contenute nella Circolare ENAC ATM 098, fino al 3 aprile 2020, sono autorizzati tutti gli Enti di Stato di cui all’art 744 del Codice della Navigazione9 e delle Polizie Locali dei Comuni italiani, ad operare con propri APR se impiegati nell’ambito delle condizioni emergenziali dovute all’epidemia COVID-19, nelle aree prospicienti di tutti gli aeroporti civili di cui al paragrafo 7 della Circolare ENAC ATM 0910 e identificate come “aree rosse”, ad una quota massima di 15 metri.In caso di svolgimento di voli operati con APR, nelle aree sopra specificate, l’Ente titolare dello stesso, dovrà fornire preventivamente comunicazione alla TWR dell’aeroporto limitrofo all’area d’interesse al fine di comunicare la presenza del drone e di coordinare le rispettive attività.E’ comunque data sempre priorità al traffico degli aeromobili da/verso gli aeroporti e rimane in capo all’operatore del drone la responsabilità sia di dare precedenza agli aeromobili in volo sia di separarsi da questi ultimi.E’ evidente come, da queste misure a carattere derogatorio, nascano delle implicazioni giuridiche di notevole portata. In primis, la situazione sanitaria, oltre a far proliferare un’inaudita pletora di provvedimenti emergenziali, si sta trascinando dietro un’alta percentuale di diritti fondamentali compressi (basti pensare al solo art. 13 cost.)11. In secundis, si sta cercando di attuare, a livello governativo, una serie di misure quanto più drastiche possibili che vadano a colpire in special modo i comportamenti irresponsabili dei cittadini. Con la possibilità di utilizzo dei droni per contrastare fenomeni di “riluttanza all’ottemperanza delle norme” si sta, in qualche modo, cercando di infondere, in chiave di funzione general-preventiva12, il timore di “sanzione immediata”, con qualche dubbio, però, sorgente dal punto di vista del diritto alla privacy13.L’interferenza nella vita privata altrui è un reato ed un drone potrebbe essere in grado di realizzarla. Le declinazioni del diritto alla privacy, specie in questa situazione di emergenza, possono essere così riassunte: non bisogna invadere spazi privati come cortili e giardini riservati; non bisogna violare l’intimità delle persone; non bisogna volare in aree popolate come strade pubbliche, condomini, parchi, spiagge; non si possono pubblicare su internet o in qualsiasi altro spazio le immagini filmate da un drone se appaiono volti di persone a meno che questi non vengano oscurati o gli interessati abbiano fornito il consenso; se nel filmato vengono riprese auto è necessario oscurare le targhe; non si può usare un drone per registrare, a distanza, una conversazione tra altre persone a meno che il soggetto che registra non sia materialmente presente alla discussione (ma ciò col drone di solito non succede); nell’occhio della telecamera del drone non possono finire spazi privati altrui.E’ palese che alcuni di questi limiti (e ne sono soltanto stati elencati i più rilevanti) sono comunque superati dalla tutela della salute pubblica (vedi, per esempio, il divieto di sorvolare le strade pubbliche o le spiagge), ma si rende necessario sottolineare che la tutela medesima non può in nessun caso spingersi alla violazione di regole ferree (relative alla tutela della riservatezza) che, seppur minacciate, sono ancorate alla dignità della persona umana.In definitiva, i droni, in questa contingenza emergenziale, potranno (rectius: dovranno) solo ed esclusivamente essere utilizzati per gli scopi dettati dalla normativa e, conseguentemente, dalle deroghe intervenute con la Lettera dell’ENAC (ciò può essere riassunto come teoria del “fine lecito”), per evitare assembramenti e spostamenti non consentiti, senza mai poter, in alcun modo, provocare inquietudini ulteriori nei cittadini già ampiamente provati da questa drammatica circostanza.E’ bene, infine, ulteriormente evidenziare che tra due diritti fondamentali di rilievo costituzionale (diritto alla salute, ancor prima il diritto alla vita e il diritto alla privacy), sicuramente prevarrebbero i primi, ma nell’ottica di un rispetto pieno, nell’utilizzo dei droni per il fine appena detto, anche dei limiti dettati per la tutela del secondo.

2E’ evidente che l’estensione dell’efficacia delle disposizioni si coordina con il lasso temporale previsto dai D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020.

3La sezione seconda del Regolamento, titolata “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg”, ha il suo inizio con il citato art. 8, rubricato “Requisiti generali per l’impiego dei SAPR”, il quale stabilisce che: “1.li operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37. I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37. 2. A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC (…)”.

4Le operazioni critiche sono tutte quelle non critiche ex art. 9, co. 1 del Regolamento, ovvero quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di: a) aree congestionate, assembramenti di persone, b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’articolo 12; c) infrastrutture sensibili. Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni “non critiche”.

5 Visual line of sight means a straight line along which an observer has a clear view and which may be achieved by: spectacles, contact lenses, or a similar device used to correct any subnormal vision a first-person view and a trained and competent observer who maintains visual line of sight of the drone UAV, can see through and around all of the airspace the drone ifs flying in, and/or maintain direct communication with the person who is operating the aircraft.

6 L’art. 10 detta proprio la disciplina relativa alle operazioni critiche.

7 L’art. 27 recita testualmente: “1. Tranne quando sia specificamente autorizzato da ENAC per particolari operazioni e previo accordo con il fornitore dei Servizi Navigazione Aerea (SNA) responsabile, in deroga alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 923/2012 (SERA) e al Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (RAIT), alle operazioni SAPR non sono forniti i servizi di traffico aereo e non è richiesto l’uso del transponder all’interno dello spazio aereo nazionale”.

8 E’ possibile consultare la Circolare indicata del 24 maggio 2019 al seguente link: https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Mag/Circolare%20ATM-09.pdf.

9 L’art. 744 cod. nav. stabilisce che: “Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento per la protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale”.

10 Relativo proprio alle operazioni nelle vicinanze degli aeroporti.

11 Si rimanda a R. Trezza, “Non di soli diritti vive il cittadino, ma di ogni dovere che la solidarietà costituzionale impone”: il bilanciamento dei diritti fondamentali ai tempi del Coronavirus, pubblicato in questo Blog giuridico il 12 marzo 2020.

12Vedi, in tal senso, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale , Zanichelli, ed. 7, 2014, pp. 746-751.

13Premesso che l’ENAC obbliga per i voli aventi finalità professionali al possesso di un vero e proprio brevetto di volo con autorizzazione al pilotaggio, oltre all’obbligo per i piloti professionisti di stipulare una apposita polizza assicurativa, va innanzitutto ricordato come la legge tuteli il diritto alla riservatezza e sanzioni penalmente chiunque si intrometta indebitamente negli spazi privati della vita di una persona compiendo il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615-bis c.p.). Il Garante per la protezione dei dati personali ha poi emanato una serie di consigli affinché chi utilizza i droni muniti di videocamera in luoghi pubblici e per fini ricreativi non violi la privacy degli individui ripresi. Di norma sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva e chiedere il consenso delle persone riprese in caso di pubblicazione online delle registrazioni. Se questo non fosse possibile bisognerà rendere irriconoscibili i soggetti ripresi con oscuramento dei volti e delle targhe delle automobili. Allo stesso modo se nei video sono presenti conversazioni altrui le persone coinvolte andranno rese non riconoscibili così come i discorsi, questo perché il Regolamento Europeo 2016/679 introduce il concetto diprivacy by design, ossia della tutela anticipata dei dati da parte dei titolari del trattamento che sono chiamati a individuare e predisporre le idonee misure di protezione prevenendo le possibili violazioni. Questo determina che le riprese video effettuate in luoghi pubblici con i droni sono possibili, ma nel caso in cui si vogliano registrare video amatoriali bisognerà in ogni modo evitare il trattamento illecito di dati personali. Vedi, a riguardo, F.P. Ballirano,GDPR: Nuova privacy anche per i droni. Cosa fare per essere in regola, in DroneZine, La prima rivista italiana sui droni, 11 giugno 2018; L. Mosci, T. Ricci, Droni e sicurezza: tutto sulle nuove regole Ue 2019 – 2020, in agendadigitale, 2 luglio 2019.

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