top of page
SGS - Redazione

F.A.Q. Ecobonus 2020. Gli incentivi del Decreto Rilancio nel settore edilizio - di Cristina Spizuoco





(A cura di Cristina Spizuoco)



Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19.05.2020) ha introdotto numerosi incentivi fiscali al fine di agevolare la ripresa nel settore dell’edilizia.

Tra le norme maggiormente significative vi sono sicuramente quelle relative al Superbonus al 110% per le opere di riqualificazione edilizia che prevedano l’efficientamento energetico degli edifici o il miglioramento delle loro qualità antisismiche.

L’obiettivo è incentivare la popolazione ad avere case sempre più sicure ed efficienti e, allo stesso tempo, dare un impulso al settore dell’edilizia.

Pertanto, sono stati previsti incentivi:

per l’efficientamento energetico di edifici condominiali o unifamiliari e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per mobilità elettrica;

per interventi di miglioramento statico e di tenuta sismica di edifici anche non residenziali.

È fondamentale precisare che le detrazioni previste dal Decreto saranno davvero operative solo dopo la conversione in legge (che dovrà avvenire entro 60 giorni, quindi entro metà luglio) e dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito le F.A.Q. più rilevanti per comprendere in cosa consistono gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio:


In cosa consistono gli Ecobonus?

L’incentivo è previsto per le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021: il principio di imputazione è quello di cassa, pertanto il riferimento non è alla data di emissione della fattura ma a quella dell’effettivo pagamento che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

L’incentivo ha la forma del credito d’imposta con possibilità di monetizzazione attraverso la cessione a terzi, tra cui gli intermediari finanziari o l’impresa edile, mediante lo sconto in fattura; a sua volta l’impresa edile potrà cedere a terzi il credito. Dunque, chi avrà diritto al bonus al 110% potrà non solo recuperare per intero l’importo dei lavori ma addirittura guadagnarci un importo pari al 10% dell’ammontare dei lavori. In alternativa si potrà decidere di rinunciare al guadagno e usufruire del bonus immediatamente sotto forma di sconto in fattura, cedendo il credito all’impresa appaltatrice che, a sua volta, potrà cederlo a terzi.

Nello specifico, gli artt. 120 e 121 del Decreto Rilancio prevedono che in luogo della detrazione dalla propria imposta è possibile optare per:

un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha eseguito i lavori la quale potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile a soggetti terzi (es. istituti di credito)

la monetizzazione del credito mediante la cessione a soggetti terzi quali ad es. istituti di credito

Per usufruire delle opzioni di cui al n° 1 e n° 2 è prevista:

la necessità che il contribuente richieda (ai soggetti indicati dalla norma, tra cui dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro ecc.) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (cfr. art. 119, comma 11);

per gli interventi di efficientamento energetico, la necessità dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto dei requisiti tecnici normativamente previsti e la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in forma agevolata;

per gli interventi in materia antisismica, la necessità dell’attestazione asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico circa l’effettiva capacità di riduzione del rischio sismico degli interventi e la congruità delle spese sostenute per la loro realizzazione.

Si precisa, inoltre, che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui alle lettere precedenti.


Chi sono i soggetti beneficiari?

Gli incentivi previsti dal Decreto Rilanciano riguardano gli interventi effettuati da:

condomìni;

persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari che siano edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale del richiedente;

Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti comunque denominati aventi le medesime finalità sociali istituiti nella forma della società e rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (in questo caso gli interventi devono riguardare immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica);

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (in questo caso gli interventi devono riguardare immobili posseduti dalla Cooperativa ed assegnati in godimento ai propri soci).

Potranno usufruire del bonus anche i proprietari di seconde case, purché queste siano all’interno di condomìni che per intero realizzano lavori assoggettati agli incentivi.


Quali interventi di efficientamento energetico sono ammessi?

Il Decreto Rilancio ha ammesso alla detrazione del 110% vari interventi di efficientamento energetico che possono essere divisi in due gruppi:

GRUPPO 1: interventi principali ed autonomamente ammessi alla detrazione fiscale.

GRUPPO 2: interventi ammessi alla detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi inseriti nel Gruppo 1. Nel caso in cui tali interventi non fossero eseguiti contestualmente ai lavori compresi nel Gruppo 1 o, ancora, nel caso in cui con tali interventi non si riuscisse a guadagnare almeno una classe energetica, non troverebbe applicazione il Decreto Rilancio ed i lavori verrebbero assoggettati al regime ordinario della detrazione di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013.

Nel primo gruppo rientrano i seguenti interventi:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi a sistemi di accumulo o impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a pannelli fotovoltaici o con impianti di microgenerazione.La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel secondo gruppo sono compresi i seguenti interventi:

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissiLa detrazione è calcolata senza alcun limite.Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.LGS. n° 311/2006.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro.Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto.

Nel caso di installazione durante i lavori di nuova costruzione il limite è di 1.600 euro per ogni KW.Tale detrazione è prevista anche per l’installazione consensuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edificiLa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro.


Anche il sismabonus è al 110%?

Il Decreto Rilancio ha ammesso alla detrazione del 110% anche gli interventi finalizzati al miglioramento statico degli edifici:

Interventi su edifici anche produttivi o su parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, anche necessari al rilascio della documentazione idonea a comprovare la sicurezza statica dell’edificio

Stessi interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente.

In entrambi i casi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di 480.000 euro per unità immobiliare, 96.000 euro all’anno per 5 anni. In caso di cessione del credito ad impresa assicurativa e contestuale stipula di polizza contro eventi calamitosi sul premio di quest’ultima è prevista una detrazione del 90%.


Sono previsti altri interventi con cessione del credito o sconto in fattura?

Il Decreto ha esteso la facoltà di cessione del credito e di sconto sulla fattura anche agli incentivi vigenti non coperti dalla super detrazione del 110%, le cui aliquote e massimali di spesa sono rimasti invariati.

In particolare, la cessione del credito di imposta a soggetti terzi può essere applicata anche ad altre tipologie di interventi, diversi da quelli descritti nell’art. 119 del decreto:

Interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su interi edifici che su parti comuni che su singole unità abitative, mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ediliziaLa detrazione del 36% delle spese documentate è prevista fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sempre se non coperti dalla super detrazione 110%).

La detrazione è calcolata dal 50 al 65% del costo degli interventi ovvero 70, 75 e 85% nei casi di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell’art. 14.

Interventi antisismici di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (sempre se non coperti dalla super detrazione 110%).

La destrazione è del 50% delle spese sostenute fino a 96.000 euro all’anno per ciascuna unità immobiliare su un massimo di 5 anni. Con passaggio ad una classe di rischio inferiore, l’aliquota sale al 70% (75% in caso di edifici interi e parti comuni). Passaggio a due classi di rischio inferiori, aliquota all’80% (85% in caso di edifici interi e parti comuni).

Installazione di impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (sempre se non coperti dalla super detrazione 110%).La detrazione per i Pannelli è al 36 % delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare; per le Colonnine sono previste dieci quote annuali di pari importo; aliquota del 50 % delle spese sostenute per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

126 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page