(Corte di Assise di Milano, sentenza del 30 gennaio 2020)
a cura di Avv. Fabio Coppola
"(…) Per quanto riguarda poi le condotte intervenute prima della sua pronuncia (…), la Corte Costituzionale ha affermato la non punibilità dell’aiuto al suicidio nel caso in cui <<l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee, comunque sia, a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti>>. Ha richiesto quindi che le condizioni dell’aspirante suicida avessero <<formato oggetto di verifica in ambito medico>>, che <<la volontà dell’interessato fosse stata manifestata in modo chiaro ed univoco, compatibilmente con quanto consentito dalle sue condizioni>>, che << il paziente fosse stato informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua>>. (…)
Le emergenze istruttorie hanno dunque dimostrato che M. C. ha aiutato F.A. a morire, come da lui scelto, solo dopo aver accertato che la sua decisione fosse stata autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave e irreversibile e che gli fossero state prospettate correttamente le possibili alternative con modalità idonee a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle cui la Corte Costituzionale ha subordinato l’esclusione della illiceità della condotta. (…)
Ricorrendo, quindi, le quattro condizioni imposte dalla Corte Costituzionale per escludere la punibilità della condotta di auto al suicidio prevista dall’art. 580 c.p., e a vendo la Corte d’Assise accertato che i tre requisiti “procedimenti” furono rispettati nella vicenda qui giudicata, anche la contestazione di agevolazione al suicidio non è punibile rientrando in quella <<circoscritta area di non conformità costituzionale>> della norma impugnata individuata dalla Corte Costituzionale e non integrando pertanto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p. per come delimitata dalla citata pronuncia. (…)
[sulla formula assolutoria] ritiene la Corte di aderire all’orientamento espresso dalla pubblica accusa e da uno dei difensori dell’imputato, secondo il quale la pronuncia di incostituzionalità riduce sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte. E’ il meccanismo di riduzione dell’area di sanzionabilità penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie."
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