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IL CIELO È AZZURRO SOPRA BERLINO





In attesa del famoso Giudice di Berlino, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale di rigetto del reclamo della S.S.C. Napoli S.p.A. lascia francamente l’amaro in bocca al tifoso, ma soprattutto fa storcere il naso al giurista. La motivazione della Corte aggrava addirittura la posizione del Napoli rispetto al primo grado, tirando in ballo l’actio libera in causa, istituto ben noto agli studiosi del diritto penale. Se Tizio compie una rapina in stato di ebbrezza, risultando dunque non imputabile per incapacità di intendere e di volere, verrà ritenuto egualmente responsabile, in deroga al principio generale della non punibilità in assenza di colpevolezza. Ciò esclusivamente nel caso in cui l’autore del reato si sia posto volontariamente in tale condizione al fine di commettere il reato. A questa figura ricorre in buona sostanza la motivazione, addebitando alla Società Sportiva di aver creato strumentalmente le premesse per non disputare il match Juventus-Napoli. Così, si leggono termini quali «alibi per non giocare quella partita», ancora, «ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo». Dulcis in fundo, «volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare». Ebbene, si tratta di accuse molto gravi, le quali – se fossero vere – fonderebbero non soltanto un comportamento unfair, antisportivo, ma soprattutto un’ipotesi astrattamente rientrante nel reato di frode sportiva. Ma perché la motivazione è censurabile? Ebbene, con un sorprendente capovolgimento di fronte, la decisione della Corte di Appello trasforma in dolosa e simulata la condotta del Calcio Napoli, al contrario prudenziale e scrupolosa della rigida osservanza delle disposizioni sanitario-epidemiologiche. In parole povere, lungi dal precostituirsi una scusa, il Napoli si è unicamente e correttamente premurato di informarsi, interpellando il referente A.S.L. Napoli 1 istituzionalmente competente (chi, se non altri?) e adeguandosi alle direttive ricevute e al Protocollo in essere. E in esito a detta interlocuzione, si è trovato nell’impossibilità di organizzare la trasferta. Quindi, la causa di forza maggiore era perfettamente ricorrente e ovviamente da non intendere come creata ad arte, ma come ‘evento’ determinato dalle disposizioni dell’A.S.L. Del resto e la domanda non è retorica, bisognerebbe chiedere all’estensore della motivazione quali sarebbero state le conseguenze nel caso in cui la Società Sportiva, violando la normativa esistente, fosse partita egualmente, esponendosi, questa volta sì, alla commissione di reati. Allora, in trepidante attesa del Giudice berlinese, geograficamente lontano, il Napoli farà bene ad accorciare le distanze, attraverso un’accorta linea difensiva, di fronte ad un’accusa che offende il sentiment di tutti i tifosi.


Prof. Avv. Andrea R. Castaldo

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