@ Image credits: Council of Europe
A cura di Emanuele Sylos Labini
Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.
La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.
Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.
Il processo in absentia viola l'art. 6 CEDU
Corte EDU, 22 aprile 2021, ricorso n. 30669/15, Mirčetić v. Croazia
(sentenza in lingua: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209333)
Massima
Vi è violazione dell’art. 6 Cedu, tanto sotto il versante del primo paragrafo (diritto ad un equo processo), quanto sotto il versante del terzo paragrafo (diritto di difesa), nel caso in cui il giudizio di appello si svolga in assenza dell’imputato e del suo difensore.
Caso
Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino croato, era stato condannato, a seguito del giudizio di appello, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale dalla Suprema Corte (Vrhovni sud Republike Hrvatske), che confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure, riformandola soltanto in relazione alla pena. Il giudizio di appello si era celebrato in absentia del ricorrente e del suo difensore, senza fornire agli stessi alcun ragionevole motivo sulla mancata notifica dell’udienza.
Dopo aver tentato il ricorso alla Corte Costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske), la quale dichiarava manifestamente infondata la questione, il cittadino croato adiva la Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 6 Cedu, tanto sul versante del primo paragrafo (diritto ad un equo processo), quanto sul versante del terzo paragrafo (diritto alla difesa).
Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava la circostanza per cui l’udienza di appello si fosse tenuta in sua assenza, così negandogli la possibilità di contestare, sia in fatto che in diritto, l’oggetto dell’imputazione. In particolare, lo stesso asseriva che la sentenza di condanna di primo grado si fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, sulla cui attendibilità si poteva quantomeno discutere. La mancata partecipazione, anche per il tramite del suo difensore, all’udienza di appello, aveva infatti impedito al ricorrente e al difensore di chiarire la sua posizione sui fatti contestati.
I Giudici di Strasburgo, all’unanimità, hanno concluso che, nel caso di specie, vi sia stata violazione dell’art. 6 Cedu, accogliendo in toto le ragioni presentate dalla difesa.
(Riassunto a cura di Giulio Baffa)
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