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L’ENTE STRANIERO RISPONDE DEL REATO COMMESSO IN TERRITORIO NAZIONALE (Cass. Pen., n. 11626/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell’ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

“Passando al vaglio dei motivi, è manifestamente infondata la questione in rito con cui la difesa degli enti denuncia la violazione dell'art. 20 c.p.p. e D.Lgs. 22 aprile 2001, n. 231, artt. 5 e 25, per avere i Giudici di merito erroneamente ravvisato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria nazionale trattandosi di condotte commesse in Italia da società aventi la sede principale all'estero (…)”

“Innanzitutto, non può non essere rilevato come il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 1, comma 2, nel definire l’ambito applicativo delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo non preveda alcuna distinzione fra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all’estero”.

“D’altro canto, va notato come la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto n. 231 del 2001 sia una responsabilità, sia pure autonoma, «derivata» dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all’estero”.

“Coerentemente con tale impostazione, l’art. 36 del decreto affida difatti la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi al giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono e l’art. 38 dello stesso decreto esprime un chiaro favore verso il simultaneus processus ai fini dell’accertamento del reato-presupposto e dell’illecito amministrativo da esso derivante nell’ambito dello stesso procedimento”

“Conferma l’assunto secondo il quale la giurisdizione va apprezzata con riferimento al reato-presupposto il disposto del Decreto n. 231 del 2001, art. 4, che - nel disciplinare la situazione opposta in cui il reato-presupposto sia stato commesso all’estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia - assoggetta l’ente alla giurisdizione nazionale nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9 e 10 c.p., purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica (salvo il limite del bis in idem internazionale).

“(…) Ai fini della procedibilità in ordine all’illecito amministrativo, sia del tutto irrilevante la nazionalità (…) dell’ente, non essendovi ragione alcuna per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche sì da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale codificati all'art. 3 c.p. e art. 6 c.p., comma 1 (…). D’altronde, lo stesso art. 6, comma 2, considera commesso il reato in Italia, sottoponendolo alla giurisdizione del giudice italiano, anche qualora sia qui commessa una sola frazione dell’azione o dell’omissione o si sia qui verificato l’evento di condotta delittuosa, a maggior ragione allorché sia stato commesso in Italia (o qui debba ritenersi commesso) il reato-presupposto, componente la struttura complessa dell'illecito amministrativo (…)”

“La lettura proposta dagli enti ricorrenti (…) comporterebbe un chiaro vulnus al principio di eguaglianza, realizzando una chiara - ed ingiustificata - disparità di trattamento fra la persona fisica straniera (pacificamente soggetta alla giurisdizione nazionale in caso di reato commesso in Italia) e la persona giuridica straniera (in caso di reato-presupposto commesso in Italia).”

“(…) Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell’ente si trovi all’estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all’estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine”.

“(…) Non può non rilevarsi come l’inapplicabilità alle imprese straniere delle regole e degli obblighi previsti dal Decreto n. 231 ed il conseguente esonero da responsabilità amministrativa realizzerebbe un’indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, consentendo alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei modelli organizzativi.

“A rinforzo dell’ermeneusi privilegiata si consideri altresì la disposizione introdotta al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 97-bis, comma 5, con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (…), con cui il legislatore ha espressamente esteso la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato «alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie», considerando dunque (…) l’aspetto dell’operatività sul territorio nazionale a discapito di quello della nazionalità o del luogo della sede legale e/o amministrativa principale dell’ente.”

“(…) Deve (…) essere recepito [il] principio di diritto di recente affermato dalla giurisprudenza di merito là dove ha ritenuto applicabile la disciplina del Decreto n. 231 ad una società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, in relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colposi (nel noto caso dell'incidente ferroviario di Viareggio) (v. Trib. Lucca, sentenza 31/07/2017, n. 222)”.


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