@ Image credits: Council of Europe
OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(A cura di Emanuele Sylos Labini)
Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.
La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.
Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.
L’ingerenza legislativa non prevedibile viola il diritto a un equo processo.
Corte EDU, 9 luglio 2020, Ricorso n. 6561/10, Avellone e altri c. Italia
(traduzione a cura del Ministero della Giustizia)
Massima
Viola l’art. 6 CEDU la norma di interpretazione autentica con applicazione retroattiva che, diversa dalle soluzioni giurisprudenziali fino ad allora sostenute, influenzi la determinazione giudiziaria di una controversia pendente.
Caso
«1. I ricorrenti hanno lamentato che l’articolo 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140 (“Legge n. 140/1985”), come interpretata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (“Legge n. 244/2007”), aveva costituito un’ingerenza legislativa in procedimenti in corso, in violazione del loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.[…] 44. Nei loro ricorsi i ricorrenti hanno sostenuto che promulgando la Legge n. 244/2007, il Governo aveva compiuto un’ingerenza a favore di una parte di un procedimento in corso. La Legge n. 244/2007 aveva difatti introdotto un’interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche che era diametralmente opposta al significato attribuito alle stesse dalla giurisprudenza consolidata dei tribunali interni, in particolare successivamente alla sentenza n. 14285/2005 pronunciata dalla Corte di Cassazione (si veda il paragrafo 16 supra).
[…] 47. La Corte ha ripetutamente ritenuto che benché non sia proibito al legislatore di regolamentare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sancita dall’articolo 6 preclude, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e altri 9, § 57, CEDU 1999 VII, e Stefanetti e altri c. Italia, sopra citata, § 38).
48. La Corte non è persuasa dei rilievi presentati dal Governo secondo cui le controversie non sono state decise sulla base della legge di interpretazione autentica. Mentre è vero che nelle sentenze menzionate dal Governo […] la Corte di Cassazione ha sostenuto espressamente che il risultato sarebbe stato il medesimo, in quanto le controversie dovevano essere risolte sulla base della nuova interpretazione, la Corte rileva che tale interpretazione seguiva l’approccio adottato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2008 […], concernente a sua volta la costituzionalità della Legge n. 244/2007.
49. La Corte rileva che il Governo non ha presentato alcuna sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione antecedente alla promulgazione della Legge che aveva approvato la posizione dell’INPS. Al contrario, la Corte rileva che precedentemente alla promulgazione della Legge n. 244/2007 i tribunali interni si erano ripetutamente pronunciati a favore della posizione dei ricorrenti, e che l’interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche era stata confermata in un’occasione anche dalla Corte di Cassazione […]. Dato che le disposizioni giuridiche erano state interpretate prevalentemente a favore dei ricorrenti nei decenni in cui era stato contestato nei tribunali interni l’adeguamento al costo della vita, segue che l’ingerenza legislativa (che spostava la bilancia a favore di una delle parti) nel caso di specie non era prevedibile.
50. In realtà, la promulgazione della Legge 244/2007 mentre erano in corso dei procedimenti ha determinato la sostanza delle controversie. In realtà la Legge ha avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito della lite in corso di cui lo Stato era parte, sostenendo la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti.
51. Infine, anche accettando che lo Stato stesse tentando di sistemare una situazione che non aveva originariamente voluto creare e assicurare il rispetto dell’originale volontà del legislatore, avrebbe potuto farlo senza ricorrere all’applicazione retroattiva della legge […].
52. Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione».
(Stralcio della pronuncia a cura di Giuliana Costanzo)
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