@ Image credits: Council of Europe
OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
A cura di Emanuele Sylos Labini
Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.
La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.
Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.
La legge "modificativa", nelle more del procedimento, viola il diritto a un equo processo.
Corte EDU, 3 settembre 2020, ricorso n. 3497/09, Facchinetti c. Italia.
(Traduzione a cura del Ministero della Giustizia)
Massima
L’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, modificativa dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di contributi pensionistici, integra violazione dell’art. 6 CEDU.
Caso
“4. Nel luglio del 1999 il defunto marito della ricorrente […] che aveva trasferito in Italia i contributi pensionistici che aveva versato in Svizzera, presentò una domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”) affinché riliquidasse la sua pensione, in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962 […], sulla base dei contributi che aveva versato in Svizzera per il lavoro ivi svolto per diversi anni. Come base per la liquidazione della sua pensione […], l’INPS utilizzò una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. Tale criterio comportò una riparametrazione sulla base dell’aliquota contributiva applicata in Svizzera (8%) e di quella applicata in Italia (32,7%), vale a dire che il calcolo fu basato su uno pseudo-salario, che ha comportato […] che egli percepi[sse] una pensione pari a un quarto di quanto avrebbe dovuto ricevere.”
“5. L’INPS rigettò la domanda presentata da[l] [marito della ricorrente]. Conseguentemente, nel 2002, [il marito della ricorrente] presentò ricorso al Tribunale di Bergamo (organo competente per le controversie di lavoro e previdenziali), sostenendo che ciò violava lo spirito della Convenzione italo-svizzera”.
“6. In data 7 febbraio 2003, il Tribunale di Bergamo accolse la pretesa […] e ordinò all’INPS di riliquidare la pensione […].”
“7. A seguito dell’appello proposto dall’INPS, in data 11 dicembre 2003, la Corte di Appello di Brescia ribaltò la sentenza di primo grado.”
“8. Nelle more del pertinente procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, in data 1° gennaio 2007 entrò in vigore la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge n. 296/2006”)”.
“9. In data 19 gennaio 2006 [il marito della ricorrente] decedette”.
“10. In data 11 dicembre 2008, in considerazione dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, la Corte di Cassazione rigettò con decisione definitiva il ricorso presentato […] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia”.
“[…]”
“15. La ricorrente ha lamentato che l’intervento legislativo – vale a dire la promulgazione della Legge n. 296/2006, che ha modificato la pertinente giurisprudenza consolidata nelle more del procedimento – le aveva negato il diritto, quale erede OMISSIS, a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale (…) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”
“[…]”
“23. La ricorrente ha sostenuto che mediante la promulgazione della Legge n. 296/2006 il Governo aveva compiuto un’ingerenza a favore di una delle parti di un procedimento pendente. La Legge n. 296/2006 aveva introdotto un’interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche che era diametralmente opposta al significato attribuito a esse dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione […]”.
“25. La Corte osserva che circostanze praticamente identiche avevano dato luogo a violazione dell’articolo 6 nelle cause Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09 e altri 4, 31 maggio 2011) e Stefanetti e altri (merito) (sopra citata), ed è convinta che nel presente ricorso non vi sia motivo per concludere diversamente”.
“26. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione.”
(Stralcio a cura di Giulio Baffa)
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