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LA RELATA DI NOTIFICAZIONE "DEVE" CONTENERE LA MENZIONE DEL PROCURATORE (S.U. n. 20866/2020)

di seguito la massima della pronuncia

(a cura di Remo Trezza)

"Le Sez. U., a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza".


Lo stralcio ragionato della sentenza sarà consultabile sul volume "2020. Un anno di sentenze. Diritto civile"

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