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OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Aggiornamento: 14 ott 2020


@ Image credits: Council of Europe




(A cura di Emanuele Sylos Labini)



Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.




Suicidio del detenuto: la negligenza delle autorità integra violazione dell’art. 2 CEDU.


Corte EDU, 4 giugno 2020, Ricorso n. 50988/13, Citraro e Molino c. Italia

(traduzione a cura del Ministero della Giustizia)


Massima

Lo Stato che non adotti misure adeguate a prevenire il rischio concreto ed immediato che un detenuto attenti alla propria vita viola gli obblighi derivanti dall’art. 2 CEDU.


Caso

«[…] 69. La Corte rammenta che, nella presente causa, lo Stato è responsabile dal punto di vista dell’articolo 2 della Convenzione in quanto tale disposizione obbliga lo Stato […] anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione […].

70. Essa rammenta inoltre […] che l’obbligo per le autorità di proteggere la vita di una persona privata della libertà sussiste dal momento in cui queste ultime sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e immediato che la persona interessata attentasse alla propria vita. Per caratterizzare una inosservanza di tale obbligo, è necessario poi dimostrare che le autorità hanno omesso di adottare, nell’ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio protetto l’interessato da tale rischio.

71. Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti inerente alla questione se le autorità fossero al corrente dell’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita dell’individuo interessato o avrebbero dovuto esserlo, la Corte dovrà tenere conto di un certo numero di fattori […], in particolare i precedenti disturbi psichici e la gravità della malattia da cui è affetto l’interessato, la commissione di atti di autolesionismo e di tentativi di suicidio, i gesti e pensieri suicidi e i segnali di malessere fisico o psichico.

[…] 76. […] la Corte è convinta che le autorità fossero a conoscenza che vi era un rischio reale e immediato che (OMISSIS) potesse commettere degli atti di autoaggressione e attentare in maniera fatale alla propria vita.

77. Rimane da stabilire se le autorità abbiano fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da esse per prevenire il rischio di suicidio, fermo restando che conviene interpretare tale obbligo in maniera da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo e che qualsiasi minaccia presunta contro la vita non obbliga le autorità, in riferimento alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione […].

[…] 82. […] la Corte rileva l’esistenza di diversi elementi che indicano una mancanza di diligenza da parte delle autorità.

83. Anzitutto, essa osserva che sono passati dodici giorni tra gli episodi di autoaggressione e l’autorizzazione al trasferimento di (OMISSIS) verso un OPG […], e ritiene che un ritardo di questo tipo non possa essere considerato compatibile con il carattere urgente del trasferimento in OPG […].

84. Un altro elemento da evidenziare riguarda la decisione […] di abbassare il livello di sorveglianza (da «sorveglianza a vista» a «grandissima sorveglianza con blindo aperto») […].

85. […] la Corte osserva anche che non vi sono elementi che permettano di determinare se il personale medico esercitasse un controllo sull’effettiva assunzione dei farmaci da parte di (OMISSIS) e sul modo in cui questa avveniva.

86. Per di più, la Corte osserva che, dopo il 9 gennaio 2001, (OMISSIS) ha distrutto una parte del mobilio della sua cella, tra cui il letto, e si è barricato all’interno della stessa danneggiando anche l’illuminazione e chiudendo le imposte […], per rimanere così nell’oscurità totale durante i giorni precedenti il suo atto fatale.

[…] 89. La Corte prende nota della posizione del governo convenuto, che afferma che la direzione del carcere ha seguito il parere dello psichiatra […].

90. La Corte osserva tuttavia che il parere dello psichiatra non era vincolante […]. A questo proposito, essa rinvia ai principi della Raccomandazione R(98)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa […], secondo i quali i rischi di suicidio devono essere costantemente valutati dal personale medico e penitenziario. […].

[…] 92. Ad abundantiam, la Corte osserva che, per quanto riguarda il regime di «grandissima sorveglianza a blindo aperto» […] non vi sono elementi nel fascicolo che permettano di stabilire in che cosa consistesse più precisamente questo regime. […].

93. Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte è convinta che le autorità non abbiano adottato le misure ragionevoli che erano necessarie per assicurare l’integrità di (OMISSIS) […].

94. Pertanto, vi è stata violazione dell’elemento materiale dell’articolo 2 della Convenzione».


(Stralcio della pronuncia a cura di Giuliana Costanzo)

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