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VOLONTÀ DEL MINORE E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: IL BILANCIAMENTO AL VAGLIO DELLA CORTE

Aggiornamento: 17 ott 2020



@ Image credits: Council of Europe



OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



(A cura di Emanuele Sylos Labini)



Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.




Volontà del minore e limiti al ricongiungimento familiare: un difficile bilanciamento al vaglio della Corte.


Corte EDU, 30 giugno 2020, Ricorso n. 82314/17, E. C. c. Italia

(traduzione a cura del Ministero della Giustizia)


Massima

Il mancato ricongiungimento del minore affidato con la famiglia di origine non viola l’art. 8 CEDU allorquando le autorità nazionali abbiano valutato adeguatamente la situazione concreta tenendone altresì in considerazione la volontà.


Caso

«1. Il ricorso riguarda la dedotta violazione del diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente a causa del collocamento di suo figlio, sedicenne, in una famiglia affidataria. La ricorrente invoca l’articolo 8 della Convenzione.

[…] 43. I principi generali applicabili sono ben consolidati nella giurisprudenza della Corte e, recentemente, sono stati ampiamente enunciati nella causa Strand Lobben e altri c. Norvegia […].

44. La Corte rammenta che la ricerca dell’unità familiare e quella del ricongiungimento familiare in caso di separazione costituiscono delle considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8. Di conseguenza, qualsiasi autorità pubblica che ordini una presa in carico avente l’effetto di limitare la vita familiare ha l’obbligo positivo di adottare le misure necessarie per riunire la famiglia biologica non appena ciò sia possibile. Inoltre, la decisione di presa in carico deve essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo permettano, e qualsiasi atto di esecuzione deve essere coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente la famiglia biologica. L’obbligo positivo di adottare delle misure allo scopo di agevolare la riunione della famiglia appena ciò sia veramente possibile si impone alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico, ma deve essere sempre bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore […].

45. La Corte rammenta che il diritto all’autonomia personale, insito nella nozione di «vita privata» […] ha una portata diversa nel caso dei minori. […] I minori esercitano la loro autonomia limitata, che aumenta gradualmente man mano che maturano, attraverso il loro diritto di essere consultati e ascoltati. Come precisato dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, il fanciullo che è capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e il diritto che le stesse siano tenute in debita considerazione, in funzione della sua età e del suo grado di maturità e, in particolare, deve avere la possibilità di essere ascoltato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi […].

46. La Corte ritiene che il punto decisivo nel caso di specie consista nello stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che ragionevolmente si potevano loro richiedere affinché (OMISSIS) potesse condurre una vita familiare all’interno della sua famiglia d’origine.

[…] 53. La Corte constata che, nel caso di specie, le autorità sono intervenute offrendo alla ricorrente, a suo marito e ad (OMISSIS), un sostegno e un’assistenza concreti per aiutarli a superare le loro difficoltà […].

54. La Corte rileva che sono state emesse due decisioni giudiziarie relative all’affidamento di (OMISSIS). Inoltre, constata che queste decisioni sono state prese dopo alcuni interventi dei servizi sociali volti a riunire la ricorrente ed (OMISSIS) attraverso, in particolare, un progetto di mediazione e un regolare controllo psicologico del minore.

55. La Corte rileva che emerge chiaramente dalla motivazione di queste diverse decisioni che il tribunale ha effettuato un esame attento e approfondito della situazione della ricorrente, di suo marito e di (OMISSIS) dopo aver preso in considerazione le richieste degli interessati […].

56. […] La Corte ritiene che le decisioni adottate siano state accompagnate, in brevissimo tempo, dalle misure più idonee a consentire una valutazione precisa della situazione di (OMISSIS) e del suo rapporto con la ricorrente. In particolare, la Corte rammenta che la volontà espressa da un minore con sufficiente capacità di discernimento è un elemento chiave da prendere in considerazione in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi […].

57. Secondo la Corte, i giudici nazionali hanno addotto motivi pertinenti per giustificare le loro decisioni relative all’affidamento e al diritto di visita: in queste condizioni, si può considerare che tali decisioni siano state adottate nell’interesse superiore del minore.

[…] 59. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le autorità nazionali, meglio posizionate di essa per trovare un giusto equilibrio tra l’interesse del minore a vivere in un ambiente equilibrato e l’interesse che ha ispirato le azioni della ricorrente e di suo marito, siano state guidate nelle loro decisioni dalla volontà di preservare lo sviluppo psicologico del minore e non abbiano oltrepassato il margine di discrezionalità loro conferito dall’articolo 8 § 2 della Convenzione. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione».


(Stralcio della pronuncia a cura di Giuliana Costanzo)

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