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RIFORMA DELL'ABUSO D’UFFICIO: ABOLITIO CRIMINIS CHE NON PRODUCE EFFETTI SULL'OBBLIGO DI ASTENSIONE

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Fabio Coppola)

(Cass. Pen., Sez. Feriale, 17 novembre 2020, n. 32174)


“ (…) Ma siffatta modifica, (…) sebbene (…) abbia notevolmente ristretto l’ambito di rilevanza penale del delitto di abuso d’ufficio con inevitabili effetti di favore applicabili retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 2 cod. pen., non esplica alcun effetto con riguardo al segmento di condotta che, in via alternativa rispetto al genus della violazione di legge, riguarda esclusivamente e più specificamente l’inosservanza dell’obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente la limitazione alle fonti primarie di legge, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, ma solo per i casi diversi dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative extra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione”.


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