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Remo Trezza

RISARCIMENTO DEL DANNO DA TRASFUSIONE DI PLASMA INFETTO (Cass. n. 8886/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Filomena Passamano)

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensantio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum


"(…) Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 40 e 41 c.p., nonchè, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

(…) Il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte conferma la perdurante valenza del principio dell’”all or nothing" in materia di rapporto di causalità materiale. Secondo tale principio, una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

(…) sicuramente contraddittoria è la motivazione del giudice del merito che ha aderito alle consulenze tecniche che hanno accertato che le patologie da cui la (…) era affetta (alterazioni della parete vascolare causate dall'arteriosclerosi, ipertensione, sindrome dismetabolica, uremia terminale e dialisi extracorporea) hanno avuto un ruolo preponderante nel decesso della paziente, ma le stesse consulenze hanno anche riconosciuto un ruolo di concausa nel decesso alla patologia epatica.

Pertanto ha errato il giudice del merito là dove ha affermato che 'in mancanza di prova che l'emorragia cerebrale che portò a morte la (…) sia dipesa dall'epatite di modesto grado o che l'epatopatia cronica abbia accelerato il decesso della donna'. Tale ratio decidendi non si concilia con quanto dichiarato dal Giudice in merito alle consulenze che hanno riconosciuto un ruolo di concausa nel decesso la patologia epatica. E pertanto tale concausa erroneamente non è stata valutata proprio sulla base della sentenza di questa Corte citata dallo stesso giudicante (Cass. n. 15991/2011).

(…) Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. (…) Il motivo è assorbito all’accoglimento del precedente.

(…) Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 e dell'art. 2043 c.c.

L'orientamento che ravvisava un ingiustificato arricchimento nella cumulabilità del risarcimento del danno e dell'indennizzo ex L. 210/1992 sarebbe superato dalla più recente giurisprudenza, secondo cui tale indennizzo non potrebbe essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora non sia stato corrisposto. Il motivo è solo parzialmente fondato.

(…) la Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione".

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