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SGS - Redazione

Rispetto del diritto alla vita familiare e violazione dell'art. 8 CEDU


@ Image credits: Council of Europe




OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


A cura di Emanuele Sylos Labini


Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.




Rispetto del diritto alla vita familiare e violazione dell'art. 8 CEDU.


Corte EDU, 28 maggio 2020, ricorso n. 28393/18, Spano c. Italia.

(Traduzione a cura del Ministero della Giustizia)


Massima

È esclusa la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure necessarie per permettere il riavvicinamento tra il ricorrente e suo figlio.


Caso

26. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente ritiene che le autorità nazionali non abbiano messo in atto misure che gli avrebbero consentito di mantenere un legame con suo figlio e, di conseguenza, di avere lasciato il tempo alla sua ex moglie di mettere il figlio contro di lui. Il ricorrente considera tutto ciò come una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, lamenta un’inerzia delle autorità di fronte al comportamento della sua ex moglie e rimprovera loro di non aver fatto alcuno sforzo né di aver adottato delle misure cautelari che gli avrebbero permesso di esercitare il suo diritto di visita e di impedire che suo figlio fosse allontanato da lui.

“[…]”

39. La Corte ritiene di non doversi pronunciare sulle eccezioni preliminari di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e di mancato rispetto del termine di sei mesi sollevate dal Governo, in quanto il ricorso è in ogni caso irricevibile per i motivi di seguito esposti.

40. Essa osserva anzitutto che il ricorrente è stato condannato per abusi sessuali sulla persona di suo figlio. Perciò, in attesa dell'esito del procedimento penale, l'interesse del minore giustificava la decadenza dalla potestà genitoriale e la restrizione del diritto di visita del ricorrente, e legittimava l’ingerenza nel diritto di quest'ultimo al rispetto della sua vita familiare. L’ingerenza era, pertanto, fino all’esito del processo e fino all’assoluzione del ricorrente, «necessaria per la protezione dei diritti altrui», nella fattispecie i diritti di suo figlio.

41. Tuttavia, questo stesso interesse del minore esigeva anche che si permettesse al legame familiare di svilupparsi nuovamente non appena le misure adottate non fossero più sembrate necessarie (Olsson c. Svezia (n. 2), n. 13441/87, § 90, serie A n. 250).

“[…]”

43. Nella fattispecie, la Corte rammenta che il ricorrente è stato per molto tempo separato da suo figlio, a causa della lunghezza del procedimento penale condotto contro di lui. Di conseguenza, al momento della sua assoluzione nel 2013, la relazione tra i due era molto complessa, se non addirittura inesistente, dato che dal 2007 il ricorrente non aveva più avuto contatti con suo figlio ed era stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale.

“[...]”

45. Dal 20 marzo 2014, giorno in cui il ricorrente ha depositato una domanda di reintegrazione nella potestà genitoriale, il tribunale e la corte d'appello hanno emesso varie decisioni (paragrafi 10, 14 e 21 supra). La Corte ritiene che, di fronte alle gravi incomprensioni che esistevano tra i due genitori e al rifiuto che opponeva il figlio, le autorità abbiano adottato, a partire dal 2014, le misure idonee per ristabilire i rapporti tra il ricorrente e suo figlio. In effetti, sono stati depositati vari rapporti dei servizi sociali, sono state organizzate attività di sostegno per i genitori e incontri individuali, e il minore ha seguito un percorso psicologico.

47. Nella fattispecie, la Corte ritiene che le autorità abbiano adottato le misure appropriate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente (si veda, a contrario, Bondavalli, sopra citata, § 81, Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, sopra citata, § 61). Esse hanno adottato misure utili volte all’instaurazione di contatti effettivi (si vedano D’Alconzo c. Italia, n. 64297/12, 23 febbraio 2017, e, a contrario, Lombardo, sopra citata, § 92, e Piazzi, sopra citata, § 61) e hanno messo a punto un progetto volto al riavvinamento tra il ricorrente e suo figlio.

49. Considerati tutti gli elementi sopra esposti e il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali abbiano, a partire da maggio 2014, fatto tutti gli sforzi che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse affinché il diritto di visita del ricorrente fosse garantito, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 della Convenzione. Non vi è stata pertanto violazione di tale diritto su questo punto.

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