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Scuola: il T.a.r. Campania non sospende l'ordinanza regionale - di Virginia Galasso




di Viriginia Galasso



Con due distinti ricorsi presentati dinanzi il Tribunale Amministrativo di Napoli, alcuni genitori campani in proprio e nell’interesse dei figli minori, hanno impugnato l’ordinanza regionale n. 79 del 15.10.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, a firma del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, dr. V. De Luca, in parte qua si dispone che “in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi”; nella parte in cui “1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020: (…) 1.5. in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto, (…); nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, (…)”.

Contestualmente alla richiesta di annullamento è stata presentata richiesta di sospensione monocratica dell’ordinanza de qua lamentando i ricorrenti la presenza di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare, rappresentato, per un verso, dalla impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, per altro, dalla lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli.

Con decreto n. 1915 del 17 ottobre 2020 il Tribunale Partenopeo considerato che l’ordinanza impugnata, nell’addurre l’esigenza “di contenere la diffusione del virus”, ha evidenziato, tra l’altro, che: (…) “il livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”; quanto, nello specifico, alle attività scolastiche, il mancato completamento della “dotazione dei banchi monoposto ad assicurare il distanziamento” interpersonale”, ha ordinato alla Regione di fornire una serie di documenti comprovanti «gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla valutazione di idoneità, proporzionalità e indispensabilità della grave misura imposta, in via generalizzata ».

In particolare, il T.A.R. ha chiesto di esaminare «la nota predisposta dall’Unità di crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, in quella richiamate, costituite dalle interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact tracing territoriale».

Orbene, con i decreti n.1921 e n.1922 del 19 ottobre, il TAR Campania ha respinto la richiesta di sospensione delle ordinanze impugnate rilevando che la Regione ha "esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo ".

I giudici partenopei hanno proceduto ad un delicato bilanciamento dei diritti fatti valere dalle parti, evidenziando la prevalenza dell’interesse pubblico quale interesse strettamente correlato all’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, “messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale”. La lamentata compromissione degli altri diritti involti dai ricorrenti non sembra essere assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori.

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