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Sequestro delle comunicazioni tra difensore e assistito: violato l'art. 8 CEDU


@ Image credits: Council of Europe





OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


A cura di Emanuele Sylos Labini


Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.




Sequestro delle comunicazioni tra difensore e assistito: violato l'art. 8 CEDU


Corte EDU, sez. V, 17 dicembre 2020, Ricorso n. 459/18, Saber c. Norvegia

(sentenza in lingua: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206519)


Massima

Viola l’art. 8 CEDU l’assenza di una legge sufficientemente chiara volta a disciplinare con precisione la procedura con cui deve procedersi al sequestro e alla perquisizione dei dati presenti all’interno di un cellulare allorquando taluni di questi siano coperti da segreto professionale. Tali sono le conversazioni fra cliente e avvocato il cui contenuto deve rimanere strettamente confidenziale.


Caso

Il ricorrente, cittadino norvegese e parte lesa in un procedimento penale, lamentava che il sequestro e la perquisizione del suo cellulare da parte della polizia avesse consentito l’accesso anche alla corrispondenza intercorsa fra questo ed il suo avvocato con riferimento ad un altro procedimento penale pendente in cui egli, invece, era un sospettato.

In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, in accordo con una sopravvenuta pronuncia della Suprema Corte norvegese, il filtraggio e la selezione dei dati da perquisire e sequestrare, escludendo quelli coperti da segreto professionale, fosse stata affidata alla polizia, in assenza di qualunque controllo o giudizio da parte di una Corte, così violando l’art. 8 CEDU e, quindi, il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, della sua casa e della sua corrispondenza.

La Corte EDU, dopo aver precisato che la suddetta questione coinvolge senz’altro i diritti garantiti nell’art. 8 § 1 CEDU, ritiene di dover verificare se la legge nazionale, in ottemperanza a quanto prescritto nell’art. 8 § 2 CEDU, preveda garanzie sufficienti ad assicurare che l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio di tali diritti costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

In particolare, nel contesto di specie, si tratta di comprendere se la legge processuale nazionale in base alla quale tale perquisizione è stata effettuata offrisse garanzie sufficienti alla tutela del segreto professionale.

Così, i giudici della Corte europea, dopo aver ribadito che l’art. 8 § 2 CEDU richiede che la legge in base alla quale perquisizioni e sequestri vengono effettuati sia compatibile con lo Stato di diritto, precisano che, affinché i diritti ivi tutelati siano protetti da interferenze arbitrarie, occorre che l’ordinamento interno sia sufficientemente chiaro, in modo da dare ai cittadini indicazioni adeguate in merito alle circostanze e alle condizioni subordinatamente alle quali le autorità possono procedere a sequestri e perquisizioni, che rappresentano misure che possono creare serie compressioni dei diritti in questione. È fondamentale, pertanto, disporre in materia di norme chiare, precise e dettagliate.

Inoltre, allorquando vengano in rilievo la riservatezza dei rapporti fra cliente e avvocato e, quindi, il segreto professionale, occorre che vengano assicurate determinate garanzie procedurali. Il segreto professionale, infatti, è alla base del rapporto di fiducia fra cliente e avvocato: ogni soggetto deve essere libero di poter consultare un avvocato potendo fare ragionevolmente affidamento sul fatto che il contenuto dei loro colloqui resti strettamente confidenziale.

Riportando tali principi al caso di specie, la Corte nota, anzitutto, come il codice di procedura penale nazionale nulla disponesse in merito al caso specifico in cui la perquisizione riguardasse dati coperti dal segreto professionale. Tale lacuna, oltre a rendere difficilmente prevedibile per il ricorrente la forma dei procedimenti, implicava l’assenza di chiare indicazioni in merito alla procedura attraverso cui la polizia avrebbe dovuto procedere alla selezione dei dati contenuti nel cellulare. Nemmeno la decisione della Suprema Corte norvegese, infatti, conteneva istruzioni precise né schemi procedurali pratici per la polizia, limitandosi semplicemente a stabilire che i dati coperti da segreto professionale sarebbero dovuti essere stati eliminati. Ciò significa che non esistevano chiare e specifiche garanzie procedurali volte ad evitare che il segreto professionale venisse compromesso dalla ricerca dei dati da parte della polizia e che mancava, come affermato dalla stessa Suprema Corte, una disciplina che regolamentasse in modo specifico casi come quello di specie.

Ciò premesso, i giudici europei, pur non potendo pronunciarsi sull’avvenuta violazione del segreto professionale da parte delle autorità norvegesi, ritengono di poter affermare che la mancanza di chiarezza del quadro giuridico e di specifiche garanzie procedurali volte a tutelare concretamente il rispetto del segreto professionale fossero già sufficienti a non soddisfare i requisiti richiesti nell’art. 8 § 2 CEDU, secondo cui l’ingerenza dell’autorità pubblica deve essere prevista nella legge secondo le indicazioni riportate. Vi è stata dunque violazione dell’art. 8 CEDU.


(Riassunto a cura di Giuliana Costanzo)



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