top of page

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE IN TEMPO DI COVID (Cass. Pen., Sez. III, n. 21367/2020)

di seguito la massima della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

“6.6. (…) L’art. 83 comma 4 cit. che dispone la sospensione del corso della prescrizione (…) ha carattere generale, in quanto è applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati; è temporanea (…); ed è proporzionata rispetto allo scopo prefissato. (…)”

“6.8. Il Collegio ritiene praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata e reputa la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, a condizione che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d’ufficio:

a) fino all’11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020. (…);

b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone l’art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020.”

Lo stralcio ragionato della sentenza sarà consultabile nella Raccolta “2020: un anno di sentenze. Penale”

176 visualizzazioni0 commenti
bottom of page