di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni Unite è la seguente: "se l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, come introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale".
2. La disamina della indicata questione, strettamente attinente all'ambito applicativo del vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, e all'ammissibilità del ricorso per cassazione che, per vizio di motivazione, attinga la statuizione relativa all'applicazione di una misura di sicurezza, contenuta nella sentenza di "patteggiamento", richiede una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento, che sarà in seguito ripreso.
E' sufficiente annotare allo stato che, antecedentemente alla indicata legge, il regime delle impugnazioni era regolato dal principio dettato dall'art. 448 c.p.p., comma 2, alla cui stregua la sentenza di applicazione della pena è inappellabile, salva la sua appellabilità da parte del pubblico ministero dissenziente, e dal principio generale, desumibile dall'art. 568 c.p.p., comma 2, della ricorribilità per cassazione, ex art. 606 c.p.p., comma 2, delle sentenze non altrimenti impugnabili.
L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, invece, positivizzando la disciplina della ricorribilità per cassazione della ridetta sentenza, dispone che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", correlando i previsti motivi a specifiche ipotesi, attinenti al contenuto dell'accordo ovvero della sentenza, e segnatamente alla legittima formazione dell'accordo e al suo esatto recepimento in sentenza, alla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e al rispetto del canone della legalità della pena e della misura di sicurezza eventualmente applicata.
3. Con riguardo alla questione devoluta si contrappongono distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dei quali deve darsi conto, considerando anche le diversità degli approcci argomentativi delle pronunce emesse.
3.1. Un primo orientamento, che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca un vizio della motivazione della sentenza di "patteggiamento" quanto all'applicazione delle misure di sicurezza, è sostenuto, nell'ambito di un'articolata motivazione, da una decisione intervenuta con riferimento a fattispecie in cui, applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cessione e detenzione di cocaina, era stata disposta la confisca "facoltativa" di cui all'art. 240 c.p., comma 1, del denaro, ritenuto "provento di detto spaccio" (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara, Rv. 274962).
Con detta decisione, esclusa l'ipotesi della illegalità della disposta confisca, denunciata perché non prevista dalla legge, si ritiene inammissibile, per non essere consentita nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la censura di inadeguata motivazione circa l'illecita provenienza del denaro confiscato e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dichiarato. (...)”
“3.2. L'opposto orientamento, favorevole alla ricorribilità per cassazione per vizio della motivazione della sentenza di "patteggiamento" in ordine all'applicazione di misure di sicurezza, personali o patrimoniali, giunge a tale conclusione sulla base di differenti impostazioni ermeneutiche, fondate rispettivamente sulla elaborazione della nozione di illegalità della misura di sicurezza e sulla distinzione tra le statuizioni che recepiscono il patto relativo all'applicazione della pena e quelle esterne all'accordo. (...)”
“11.3. Dall'esame delle "connotazioni testuali" dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (...) che rappresentano l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e segnano il limite "esterno" (…) di "tolleranza ed elasticità del significante testuale" (...), si trae, pertanto, un coerente significato del riferimento, nel testo, alla illegalità della misura di sicurezza.
Tale significato della norma, come individuato, e la sua incidenza rispetto all'istituto del "patteggiamento" confermano la logica coerenza del quadro normativo, che - a fronte della riaffermata legittimità dello stesso istituto, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU - limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l'aspetto strutturale-sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell'accordo, non è "a peso intermedio" ma vincola il giudice a recepire l'intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di "patteggiamento" e prendere i consequenziali provvedimenti.
11.4. Può quindi trarsi la seguente sintesi:
- se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis;
- se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo.
12. Discende da quanto esposto che l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della "pena irrogata".
E, in tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448 c.p.p., comma 2, - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1.
Del resto, militano in tal senso le stesse previsioni delle richiamate norme, poiché non appare senza significato che la formula di cui al ridetto art. 444 c.p.p., comma 2, (il giudice "dispone con sentenza l'applicazione (della pena) enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti") rinvia alla specialità del rito, connotato, tra l'altro, da un regime di impugnazione limitato, quanto alle misure di sicurezza, alla loro illegalità; il riferimento alla pena irrogata nell'art. 445 c.p.p., comma 1, rinvia più direttamente al principio di equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna, attestato dal regime applicabile (condanna alle spese del procedimento e applicazione delle misure di sicurezza) quando la pena supera i due anni; l'art. 448 c.p.p., comma 2, seconda parte, prevede tuttora l'inappellabilità della sentenza "negli altri casi", diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, e quindi ammette il ricorso per cassazione ai sensi del vigente art. 568 c.p.p., comma 2, nella vigenza dello stesso art. 448 c.p.p., nuovo comma 2-bis.
13. Le ragioni esposte e le conclusioni cui si è pervenuti escludono che possa formare oggetto di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la censura relativa alla omessa applicazione - con la sentenza di applicazione della pena concordata - di una misura di sicurezza, salvo, come è chiaro, che essa sia prevista per legge come obbligatoria in relazione al titolo di reato, oggetto di imputazione, soccorrendo in tal caso la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., ovvero le possibili alternative tutele offerte dall'ordinamento, la cui natura e i cui limiti trovano la loro disciplina nelle pertinenti disposizioni che le prevedono.
14. Deve, conseguentemente, essere enunciato, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3 il seguente principio di diritto:
"A seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti".”
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