(CONTRAPPOSIZIONE DI INTERESSI: TRA LA SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO E LA TUTELA DELLL’INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL CONCORSO)
1) T.a.r. Napoli - ordinanza n. 218 del 12.02.2020.
Con ordinanza n. 218 del 12.02.2020, il T.a.r. Napoli ha sospeso la procedura concorsuale che prevede l’assunzione di 950 unità a tempo indeterminato presso gli uffici della Regione Campania.
I ricorrenti - esclusi dalla prova preselettiva - in via principale hanno contestato la violazione del principio dell’anonimato, per non essere stata salvaguardata “la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata. Si tratta di garanzie procedurali che consentono la parità di trattamento tra i concorrenti e la valutazione obiettiva dei loro elaborati”.
Orbene, ogni tipologia di pubblica selezione, ivi compresa quella in esame, deve essere improntata al rispetto dei supremi principi di imparzialità e buon andamento cristallizzati all’art. 97 della costituzione. L’ossequio di questi ultimi principi, nella fase delle prove selettive scritte, è garantito da quelle prescrizioni tese a salvaguardare il c.d. “anonimato dei giudizi”. E invero, siffatte regole, precludendo in modo rigoroso la conoscibilità dei candidati ed evitando, di tal guisa, l’astratto pericolo che le commissioni possano essere in qualche modo (anche involontariamente) influenzate dalla preventiva conoscenza dei candidati, assicurano giocoforza la serietà di tutte le valutazioni e, di conseguenza, l’effettiva selezione dei migliori, oltre che l’uguaglianza di tutti i partecipanti alla procedura selettiva.
Pertanto, si può affermare che non vi è pubblica selezione senza l’imprescindibile garanzia dell’anonimato delle valutazioni, tant’è che, sul punto, è da sempre assunta un’interpretazione molto rigorosa che, mutuando l’antica terminologia penalistica, ha affermato che la violazione delle regole poste a garanzia dell’anonimato, tipizzanti rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, “comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto … e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione” (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26 e Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4474; T.A.R. Napoli, Sez. III, 9 aprile 2016, n. 1304).
Nel caso di specie, i giudici Partenopei accogliendo la tesi dei ricorrenti e uniformandosi alla prevalente giurisprudenza richiamata, hanno confermato la violazione del richiamato principio durante la prova preselettiva poiché:“ i candidati, in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice numero di sei cifre; - i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di generalità all’esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall’art. 14 del D.P.R. 487/94, di talché il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all’identità dell’autore dell’elaborato; con ciò venendo meno la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati(…)”.
Secondo i giudici di primo grado, detta circostanza, ha comportato un superamento della soglia di criticità, vanificando tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo e regolamentare al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione della prova preselettiva.
In conseguenza di ciò, il T.a.r. di Napoli ha accolto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti e per l'effetto ha sospeso l’intera procedura concorsuale.
2) Consiglio di Stato – decreto monocratico n. 773 del 14.02.2020.
L’ordinanza de qua è stata immediatamente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada con decreto monocratico n. 773/2020 hanno accolto l’istanza di misure provvisorie - ai fini della prosecuzione della procedura - e ammesso con riserva i candidati esclusi.
Orbene, il Consiglio di Stato, nel bilanciamento dei contrapposizione interessi in gioco, ha stabilito che «risulta prevalente, in considerazione del pericolo attuale di danno immediato e irreversibile, l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura in avanzato corso di svolgimento, a fronte dell’interesse contrapposto suscettibile di piena tutela in caso di esito positivo del giudizio».
In conseguenza di ciò, attribuendo prevalenza all’interesse pubblico, il Giudice di appello ha ordinato la prosecuzione delle prove di concorso, fissando l’udienza collegiale al 5 marzo.
Avv. Virginia Galasso
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