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SULLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.d.S. n. 3067/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Rossella Bartiromo)

“(N)ell’applicazione dell’art. 143 del T.U.E.L., (...), l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi - i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – nel caso di specie dimostrati dalle stesse frequentazioni del sindaco e dei consiglieri comunali, dalla sottoscrizione di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015 da parte di soggetti intranei o contigui alle cosche -OMISSIS- e -OMISSIS-, dalle parentele di tre consiglieri di minoranza con elementi controindicati - e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, (...) – va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale.

15. La stessa giurisprudenza amministrativa, nell’affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, come quella in esame, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», con «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).

16. E nel caso di specie non si può negare, proprio nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell’ottica di una complessiva valutazione, sussista, in quanto i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell’ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con la ‘ndrangheta (i cui esponenti o fiancheggiatori risultavano addirittura sottoscrittori di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015), si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un’opacità del potere pubblico locale, con compromissione della sua efficace azione e un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche egemoni sul territorio”.


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