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Tavolini gratis e ovunque: il T.a.r. Napoli sospende l’ordinanza sindacale - di Virginia Galasso




(A cura di Virginia Galasso)



Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, con decreto cautelare n. 1135 dell’8 giugno 2020, firmato dalla V Sezione, ha sospeso l'ordinanza del sindaco Luigi de Magistris (n. 249 del 4 giugno 2020 “Misure straordinarie per la sicurezza e per la ripresa delle attività commerciali”), emanata, per un verso, al fine di concedere la modifica degli orari degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali; per altro verso per concedere gratuitamente - fino al 31 ottobre - concessioni di suolo pubblico alle attività commerciali in deroga al regolamento vigente sugli spazi all'esterno dei locali, anche nelle piazze vincolate, senza il preventivo parere della Soprintendenza.

In particolare, l’ordinanza impugnata finalizzata alla completa “attuazione delle misure di utilizzo del suolo pubblico programmate dall’Amministrazione”, consente, in deroga dall’art. 15 del vigente Regolamento Dehors, il rilascio della concessione di suolo pubblico (ampliamento o nuova occupazione), in favore dei titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con modalità semplificate, e, in particolare, con esonero dal pagamento del relativo canone, in assenza di qualsiasi altro parere e previa la sola “valutazione” effettuata dall’Amministrazione sulla ”compatibilità dell’uso del suolo per la finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione, a tutela dei fruitori delle strade”.

Orbene, secondo i Giudici Partenopei, il sindaco ha, innanzitutto, errato nel bypassare il Consiglio comunale essendo necessario il passaggio consiliare, a tutela del controllo democratico dell’esercizio dei poteri regolamentari, non potendosi predetto dispositivo trasformarsi in ordinanza.

Il provvedimento de quo, entrato inizialmente sotto forma di delibera in Consiglio Comunale, non era passato in aula, a causa del cadere del numero legale prima della discussione. Pertanto, il sindaco l'ha così riproposto come ordinanza, al fine di renderlo immediatamente operativo. Ma per i giudici amministrativi "Non sembra ravvisabile alcuna ragione di urgenza qualificata nell’immediata esecutività del detto atto sindacale, tale non essendo neppure il riferimento alla mancata discussione del punto relativo alle misure in questione nella seduta consiliare del 3 giugno 2020, che, nel mentre conferma la necessità dell’ineludibile passaggio consiliare, a tutela del controllo democratico dell’esercizio dei poteri regolamentari, non giustifica affatto, per quanto sopra detto, l’immediata operatività della contestata disciplina derogatoria e acceleratoria, in un quadro che tuttora richiede il penetrante controllo pubblico anche delle attività economiche in ragione del persistente stato di emergenza sanitaria".

L'aumento degli spazi per i tavolini, secondo i giudici, e la possibilità di installarli anche in strada con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, sulle strisce blu o nelle pertinenze dei locali entro 15 metri, “sembrerebbero prodotti in carenza di alcuna verifica effettiva, nelle molte e diversificate aree interessate, degli ineludibili profili di tutela di sicurezza pubblica, anche connessi al traffico veicolare, e dei beni storico-artistici (che pure richiederebbe l’obbligata evocazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo pertinente, quest’ultima del tutto obnubilata), e dunque senza alcuna garanzia, allo stato, di controllo dei detti profili, ingenerando il dubbio circa l’esposizione a pericolo di tali beni protetti”.

Ma vi è di più.

Non ci sono motivazioni di urgenza per giustificare l’ordinanza sindacale, in particolare "Non c'è esigenza dal punto di vista sanitario".

L’art. 50, IV comma, del Testo Unico Degli Enti Locali, riconosce al Sindaco (in quanto rappresentante della comunità locale) il potere di emettere ordinanze per far fronte, esclusivamente, ad emergenze locali, nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica. Esattamente, secondo il dettato normativo “4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Nel caso di specie “non sembra con evidenza prevalente, sul piano cautelare del doveroso bilanciamento degli interessi involto, la necessità di incrementare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire il più possibile, in ragione della persistente emergenza “covid”, la somministrazione di beni e servizi all’esterno dei locali, e tanto immediatamente, considerato che tale esigenza, pur dovendosi apprezzare sotto il profilo generale, per le sue implicazioni socio-economiche, neppure sembra, nondimeno e prima facie, potersi agevolmente sussumere tra le emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di tutela della pubblica incolumità ovvero di sicurezza urbana, che costituiscono l’ambito di esercizio delle competenze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL, ma sarebbe piuttosto il fondamento per l’esercizio degli ordinari poteri regolamentari, nel rispetto dei principi ad essi applicabili; e tanto tenuto conto, peraltro, che i titolari di esercizi di somministrazione restano, allo stato, comunque tenuti al rispetto delle normative, di legge e regolamentari vigenti, incluse le disposizioni regolanti la fase di progressivo rientro dall’emergenza covid, di matrice statale e regionale, prima che comunale, e, tra le queste, la regola del “distanziamento sociale”.


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