top of page

UNA LETTURA “COERENTE” DELLA NUOVA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE(CASS. PEN., N. 21794/2020)

di seguito la massima della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

“Il comma 4 dell'art. 52 c.p. non consente un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati. L’incipit della disposizione (“Nei casi di cui al secondo e terzo comma...”) ne delimita l’ambito di applicazione, per espressa previsione normativa, alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi richiamati; l’elemento di specialità è costituito dalle modalità intrusive connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da essere percepite dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità. E quando l’azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione della reazione, sempre che però sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva. Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché necessaria, ossia nei casi in cui non sia possibile difendersi in modo lecito o in modo meno lesivo”.


Lo stralcio ragionato della pronuncia sarà consultabile sul volume "2020. Un anno di sentenze. Diritto penale"

134 visualizzazioni0 commenti
bottom of page