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Viola l'art. 6 CEDU la mancata escussione del testimone a carico già dichiarato non attendibile



@ Image credits: Council of Europe




OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


A cura di Emanuele Sylos Labini


Nell'ottica di sviluppare un contenuto che possa essere di ausilio per studiosi e professionisti, a partire dal mese di ottobre 2020, verrà pubblicato con cadenza regolare l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui influenza diretta sugli orientamenti degli ordinamenti nazionali pare destinata sempre più ad aumentare.

La rubrica contiene una rassegna di stralci di pronunce accuratamente selezionate secondo la rilevanza delle questioni trattate, corredate da un breve riferimento alla massima, nonché all'indicazione dell'articolo della Convenzione violato.

Per i casi che non riguardano il nostro ordinamento, in assenza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, si è preferito procedere ad un breve riassunto della quaestio in analisi, a cui segue il riferimento diretto al link ove è presente la pronuncia in lingua inglese.




Viola l'art. 6 CEDU la mancata escussione del testimone a carico già dichiarato non attendibile


Corte Edu, 22 ottobre 2020, ricorso n. 75037/14 Causa Tondo c. Italia

(Traduzione a cura del Ministero della Giustizia)


Massima

Nel processo d’Appello la mancata escussione di testimone a carico dell’imputato, ritenuto dai giudici di prime cure non attendibile, integra violazione dell’art. 6, §1 CEDU se la colpevolezza dello stesso viene affermata proprio sulla base delle precedenti deposizioni dello stesso testimone


Caso

“29. Il ricorrente afferma che la corte d’assise d’appello di Lecce lo ha dichiarato colpevole senza avere proceduto all’escussione diretta di un testimone chiave a carico, che era stato dichiarato non credibile dai giudici di primo grado. Egli invoca l’articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è così formulato: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»”

“[…]”

“33. [Il ricorrente] afferma che questa testimonianza era fondamentale per la ricostruzione della fase finale dei fatti, [trattandosi] di un elemento determinante nell’esercizio di valutazione dell'elemento psicologico del reato.

“[…]”

“38. La Corte rammenta che le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione; è necessario tenere conto dell’intero procedimento interno e del ruolo attribuito al giudice di appello nell’ordinamento giuridico nazionale (Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996 I). In particolare, quando un giudice di appello deve esaminare una causa in fatto e in diritto e studiare complessivamente la questione della colpevolezza o dell’innocenza, detto giudice non può, per motivi di equità del procedimento, decidere su tali questioni senza una valutazione diretta delle testimonianze presentate personalmente dall'imputato che afferma di non avere commesso l'atto considerato come illecito penale […] o dai testimoni che hanno reso una deposizione durante il procedimento e alle cui dichiarazioni il giudice vuole dare una nuova interpretazione […]. Infatti, anche se spetta in linea di principio al giudice nazionale decidere sulla necessità o l'opportunità di citare un testimone, alcune circostanze eccezionali possono portare la Corte a concludere che la mancata audizione di una persona in qualità di testimone è incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione”.

[…]

“40. […] La Corte osserva anzitutto che la corte d’assise di Lecce ha assolto il ricorrente dopo aver sentito vari testimoni. I giudici di primo grado hanno valutato che, considerati complessivamente, i documenti del fascicolo non permettevano di escludere che il ricorrente avesse agito per legittima difesa. Ritenendo che non disponevano di alcun documento che permettesse di confutare questa versione, i suddetti giudici hanno deciso di accettare la versione dei fatti fornita dagli imputati. A questo proposito, hanno concluso che le dichiarazioni dell’unico testimone ad aver assistito all’omicidio, […], non erano attendibili, e che le stesse non erano compatibili con le conclusioni dei periti, soprattutto per quanto riguarda la questione delle posizioni nelle quali la vittima e l'imputato si trovavano al momento dello sparo mortale”.

“41. La Corte osserva inoltre che i giudici d’appello avevano la possibilità di confermare la soluzione del ricorrente o di dichiararlo colpevole dopo aver proceduto a una valutazione della questione della responsabilità dell’interessato. A questo scopo, hanno ordinato una nuova audizione del coimputato del ricorrente, […] Non hanno invece sentito né gli altri testimoni né il ricorrente, sebbene quest'ultimo fosse stato presente al dibattimento”.

“42. La Corte osserva anche che i giudici di appello hanno invalidato la sentenza di primo grado e hanno dichiarato il ricorrente colpevole dopo aver escluso l'esistenza di una situazione di legittima difesa idonea a fondare una decisione di irresponsabilità penale dell'interessato. Per giungere a questa conclusione, i giudici di appello hanno considerato che era necessario tenere conto delle dichiarazioni di tutti i testimoni, anche di quelle che la corte d’assise aveva ritenuto non pertinenti, qualificando come «decisiva» la deposizione di OMISSIS e discostandosi dal parere dei giudici di primo grado per quanto riguarda la credibilità di tale testimone e l'interpretazione delle sue dichiarazioni”.

“43, La Corte ritiene, alla luce di questi elementi, che il giudice di appello non si sia limitato a procedere a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, ma si sia pronunciato su una questione fattuale, ossia la credibilità di un testimone chiave a carico, modificando in tal modo i fatti constatati dai giudici di primo grado […]. Essa rammenta che la valutazione della credibilità di un testimone è un compito complesso, che, normalmente, non può essere compiuto attraverso una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, riportate nei verbali delle audizioni […]”.

“[…]”

“45. La Corte considera che, non procedendo a una nuova audizione di OMISSIS o di altri testimoni prima di invalidare il verdetto di assoluzione di cui aveva beneficiato in primo grado, la corte d’assise d'appello ha notevolmente limitato i diritti della difesa del ricorrente”

“46. Infine, la Corte osserva che i giudici che lo hanno dichiarato colpevole non hanno sentito il ricorrente – sebbene quest'ultimo fosse presente al dibattimento –, privandolo in tal modo della possibilità di esporre le proprie argomentazioni su questioni di fatto determinanti per la valutazione della sua colpevolezza […]”

“47. Considerate tutte le circostanze del caso di specie, la Corte conclude che il ricorrente è stato privato del suo diritto a un processo equo. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.”



(Stralcio a cura di Giulio Baffa)

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