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VIOLENZA SESSUALE: LA POSIZIONE DI PREMINENZA PUÒ ANCHE ESSERE DI FATTO (Cass. pen., S.U., 27326/20)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c. 1 c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

“1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: <<Se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis, primo comma, cod. pen. presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali>>.

2. La soluzione della questione prospettata attiene all’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 609-bis cod. pen., il quale punisce, attualmente con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, prevedendo, nel secondo comma, che alla stessa pena soggiaccia chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il terzo comma stabilisce infine che, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (…)”

“7. Esclusa la natura formale e pubblicistica dell’autorità di cui l’agente abusa nel commettere il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. occorre stabilire se l’autorità <<privata>> sia solo quella che deriva dalla legge o anche un’autorità di fatto, comunque determinatasi ed è conseguente alle premesse indicate ritenere corretta la seconda ipotesi, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l’origine. (…)”

“8. Alla stregua di quanto precede, può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: <<L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali>>”

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