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Emergenza epidemiologica da covid-19 - La legge di conversione del 25 giugno 2020, n. 70

La Relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione

Rel_052-2020
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Con la Relazione n. 52 del 30.6.2020, l'Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte ha esaminato la disciplina applicabile nei giudizi civili, una volta entrata in vigore la l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.

In particolare, appare utile evidenziare le argomentazioni relative alla c.d. tesi restrittiva e tesi conservativa. Secondo la prima, per effetto della legge di conversione, dall' 1 Luglio dovrebbero riprendere a trovare applicazione le regole processuali ordinarie, secondo il noto principio generale “tempus regit actum”; per la seconda, invece, più aderente alla volontà del Legislatore e concretamente applicata, sia i provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati assegnatari dei fascicoli, consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio di tutte le attività processuali pianificate secondo i modelli previsti dall’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, senza distinzione di sorta tra atti che hanno già prodotto interamente i propri effetti in maniera irreversibile ( si pensi ai rinvii post feriali delle udienze) ed atti che invece devono produrre i loro effetti (come i provvedimenti che dispongono lo svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche).

Tuttavia, come effettivamente sta avvenendo, si intendono fatti salvi tutti quei provvedimenti non ancora intervenuti al 30.6.2020 per i quali il Giudice - secondo le esigenze della causa e/o della singola udienza e comunque anche su richiesta delle parti - applicherà le norme di rito (si pensi, ad esempio, al provvedimento di fissazione udienza in presenza).

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