(A cura di Ilaria Romano)
“Compagnie avvisate, viaggiatori salvati”. Così si concludeva l’articolo, pubblicato su questo Blog il 29 Maggio scorso (1), in cui si faceva presente che, in caso di voli cancellati a causa dell’epidemia da COVID-19, le compagnie aeree avrebbero potuto rimborsare gli utenti entro 30 giorni oppure emettere un buono sostitutivo, del medesimo importo, fruibile in un anno.
Con Raccomandazione del 28 Maggio 2020, l’Antitrust aveva chiarito che le compagnie di volo potevano legittimamente offrire un voucher sostitutivo in luogo del ristoro economico, ma solo a condizione che i viaggiatori non fosserototalmente privati del diritto al rimborso in denaro.
Ad oggi, tuttavia, pare che non tutte le compagnie operanti nello spazio aereo italiano si siano conformate alle indicazioni diramate dall’AGCM con detta Raccomandazione.
In data odierna, infatti, l’Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato ha rilasciato un comunicato stampa in cui rende noto di aver “avviato quattro procedimenti istruttori - e altrettanti sub-procedimenti cautelari - nei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, dopo avvii analoghi nei confronti di Alitalia e Volotea dello scorso luglio ed in base ad un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori.” (2)
Stando a quanto segnalato, dunque, i richiamati operatori avrebbero venduto dei “biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi”.
Più nel dettaglio, le compagnie avrebbero offerto “in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, in possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal Reg. (CE) n. 261/2004”, giustificando la cancellazione delle tratte con la perdurante emergenza sanitaria.
Ciò, quindi, in aperto contrasto con le raccomandazioni dell’Autorità.
Non solo. L’AGCM si duole altresì della mancata puntuale informazione che le compagnie avrebbero dovuto fornire ai consumatori relativamente ai diritti loro spettanti in caso di cancellazione. Il tutto sommato a “un servizio di assistenza oneroso e carente” - comune alle quattro compagnie attenzionate - “sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile”.
Qualora l’Antitrust accerti che i voli sono stati cancellati per cause non imputabili alla situazione emergenziale, dunque, le compagnie aeree dovranno rimborsare i viaggiatori, e potranno essere soggette a cause risarcitorie promosse dalle associazioni a tutela dei consumatori per aver messo in atto una pratica commerciale scorretta.
1) Volo cancellato? Il diritto di scelta del rimborso in luogo del voucher sostitutivo - Ilaria Romano, https://www.scuolagiuridicasalernitana.com/post/volo-cancellato-voucher-o-rimborso
2) Cfr. Comunicato Stampa AGCM del 25 Settembre 2020, https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/9/PS11822-PS11830-PS11843-PS11865
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